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Normativa informatori scientifici
Il D.L. del 30 settembre 2003 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 326/2003) all'articolo 48, comma 21 e seguenti, ha stabilito che le Regioni provvedano a disciplinare l'attività di informazione scientifica sui farmaci, da parte delle aziende farmaceutiche, presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti.
A seguito delle "Linee guida di regolamento regionale dell'informazione scientifica sul farmaco" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 aprile 2006, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha provveduto in merito con l'adozione della deliberazione della Giunta regionale in data 15 marzo 2007, n. 652.
Contatti: Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario:
e-mail: s-santer@regione.vda.it