Modulistica
Questa pagina contiene la modulistica per la richiesta di autorizzazione/rinnovo all'esercizio e alla gestione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
I moduli, in formato pdf, possono essere scaricati, compilati e quindi stampati per la presentazione.
In alternativa i moduli possono essere stampati e compilati manualmente per la presentazione.
Si ricorda che il modulo non potrà essere in alcun modo modificato.
Autorizzazioni ordinarie
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006
I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente (l.r. 12/2009), alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
L'istruttoria si conclude entro 150 (centocinquanta) giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
L'autorizzazione è concessa per un periodo di 10 (dieci) anni ed è rinnovabile.
Rinnovo dell’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006
L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, concessa per un periodo di dieci anni, è rinnovabile, presentando, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda alla struttura regionale competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
Modifica dell’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006
I soggetti che intendono apportare modifiche all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente, secondo la procedura ordinaria stabilita dal medesimo articolo.
Autorizzazione impianti mobili, ai sensi dell’ art. 208 del d.lgs. 152/2006
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla struttura regionale competente ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Svolgimento di singola campagna di attività con impianto mobile
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
Autorizzazioni semplificate
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006
Le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.
Sino all'adozione dei decreti di competenza del Ministero, relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
La richiesta di autorizzazione o di rinnovo/modifica di un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere presentata compilando l'apposito modulo online collegandosi al sito del SUEL (Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta) al seguente link:
Responsabile Tecnico
Il “Responsabile Tecnico” (RT) è il soggetto responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale in grado di garantire il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prescrizione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati.
Il modello predisposto deve essere allegato a tutte le tipologie di autorizzazioni riportate nella presente sezione.
Intercalare Responsabile tecnico
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