- Homepage
- Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco
- Chi siamo
- Attività istituzionale
Attività istituzionale
Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 - Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è componente fondamentale e struttura operativa del sistema di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile) e sostituisce, nel territorio regionale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco svolge inoltre le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia. Pertanto le funzioni e le competenze in materia antincendi facenti capo al Ministero dell'interno o al Ministro dell'interno sono attribuite, rispettivamente, all'Amministrazione regionale e al Presidente della Regione. Inoltre in coordinamento con le analoghe strutture del Ministero dell'interno, il CVVVF assicura, nei limiti delle proprie competenze, la direzione tecnica dei soccorsi nell'ambito degli interventi di difesa civile;
Le competenze del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articolano in:
a) prevenzione degli incendi;
b) soccorso pubblico;
c) attività di protezione civile;
d) formazione.
Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione per i quali sono richieste professionalità tecniche, anche ad alto contenuto specialistico, ed idonee risorse strumentali.
Gli interventi tecnici di soccorso pubblico consistono, in particolare:
a) nel soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di ogni altra emergenza;
b) in tutte le attività in cui l'opera del Corpo valdostano dei vigili del fuoco può essere utile per l'incolumità delle persone e la salvaguardia di animali e di cose.
Inoltre il Corpo valdostano dei vigili del fuoco:
-
partecipa, negli ambiti di propria competenza, alle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ad ogni altra attività diretta a superare l'emergenza e assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
-
promuove la formazione nelle materie della prevenzione degli incendi e del soccorso pubblico nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica;
-
provvede alla promozione e alla comunicazione istituzionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in coordinamento con le altre strutture regionali competenti in materia di comunicazione e soccorso;
-
assicura l'attività formativa di propria competenza, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
-
assicura l'attività formativa del proprio personale attraverso la Scuola regionale antincendi;
-
assicura il collegamento con gli organi centrali dello Stato competenti per i servizi antincendi, con gli organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai fini di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), con altri organismi nazionali;
-
assicura il collegamento con organismi comunitari e internazionali, in armonia con quanto operato in campo nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 577/1982;
-
assicura il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione condotta dal medesimo Centro;
-
si accorda con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del medesimo Corpo e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali in ambiti territoriali limitrofi.
Approfondimenti:
La Costituzione italiana
(177 Kb)