Legge regionale 15 aprile 2008, n. 10
L'attività di ricerca e raccolta dei fossili e minerali dal collezione sul territorio della Valle d'Aosta, nelle zone non inserite in quelle di cui all'art 2 comma 1 lettera b) della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 è disciplinata dalla legge stessa e dovrà uniformarsi alle prescrizioni generali.