Legge regionale 15 aprile 2008, n. 10
“Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione”
PRESCRIZIONI GENERALI
L'attività di ricerca e raccolta dei fossili e minerali dal collezione sul territorio della Valle d'Aosta, nelle zone non inserite in quelle di cui all'art 2 comma 1 lettera b) della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 è disciplinata dalla legge stessa e dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni generali:
1. Chiunque intenda svolgere l'attività di ricerca e raccolta dei fossili e minerali da collezione sul territorio della Valle d'Aosta deve essere munito di apposito attestato di iscrizione al registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e minarali da collezione (art.3). Tale attestato dovrà essere esibito su semplice richiesta del personale:
• del comune territorialmente competente;
• della struttura competente in materia di miniere e cave;
• delle stazioni forestali.
2. I raccoglitori dovranno esibire inoltre la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 6;
3.Il ricercatore e il raccoglitore devono acquisire il consenso dei proprietari dei fondi interessati dall'attività di ricerca e di raccolta;
4. Per la ricerca e la raccolta, ai sensi dell'art. 4, potranno essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale e più precisamente:
• martelli e mazze di peso non superiore a 3 Kg;
• scalpelli di lunghezza non superiore a 40 cm. ;
• picozze e badili di lunghezza non superiore a 1,60 m.
5. è vietato, senza specifica autorizzazione, l'uso dell'esplosivo;
6. l'utilizzo di mezzi meccanici è consentito esclusivamente per la raccolta, previa autorizzazione del comune territorialmente competente;
7. limiti della ricerca (art. 5):
• i quantitativi massimi per il distacco e l'asportazione giornaliera pro capite non dovrà essere superiore a complessivi 10 Kg. compresa la matrice rocciosa;
• nel caso di esemplare singolo è ammessa una tolleranza di 2 Kg. ;
8. limiti della raccolta (art. 7):
• i quantitativi massimi per il distacco e l'asportazione giornaliera pro capite non dovrà essere superiore a complessivi 10 Kg. compresa la matrice rocciosa;
• nel caso di esemplare singolo è ammessa una tolleranza di 5 Kg. ;
9. la raccolta, nelle zone non inserite in quelle di cui all'art 2 comma 1 lettera b) della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10, è subordinata all'autorizzazione da parte del comune territorialmente competente;
10. limiti della piccola raccolta (art. 8):
• per la piccola raccolta, di fossili e minerali da collezione, nelle zone non inserite in quelle di cui all'art 2 comma 1 lettera b) della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10, non è necessaria l'acquisizione dell'attestato di iscrizione al registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e minarali da collezione (art.3).
• i quantitativi massimi giornalieri prelevabili pro capite non devono eccedere i 2 Kg. ad eccezione del caso di esemplare unico di peso superiore;
11. ripristino (art. 9):
• il ricercatore ed il raccoglitore devono procedere all'immediato ripristino ambientale del sito oggetto della ricerca o della raccolta con l'obbligo di ricomposizione del manto vegetale.
12. pezzi di particolare valore scientifico (art. 11)
• i raccoglitori titolari delle autorizzazioni alla raccolta di fossili e minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla struttura competente i pezzi unici che presentano particolare valore scientifico;
13. il ricercatore ed il raccoglitore, ai fini della sicurezza, dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per svolgere l'attività di ricerca e di raccolta senza danno alle persone, alle proprietà pubbliche o private nonché nel rispetto dei diritti di terzi.