La partecipazione delle Regioni

LA VALORIZZAZIONE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI IN SEDE EUROPEA. PRINCIPI

L’UE rispetta l’identità nazionale di ogni Stato membro, "compreso il sistema delle autonomie locali e regionali" (articolo 4, comma 2, del TUE).

L’UE rispetta "le tradizioni culturali e il patrimonio regionale" (articolo 13 del TFUE).

L’UE rispetta l’ordinamento dei pubblici poteri degli Stati membri "a livello nazionale, regionale e locale" (Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’UE).

In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo (articolo 5, paragrafo 3, commi 1 e 2, del TUE).

In base al principio di prossimità, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini (articolo 10, paragrafo 3, del TUE). In tal senso, il Trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini (articolo 1, comma 2, del TUE).

(Cfr. Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

IL QUADRO GIURIDICO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

A livello costituzionale, il ruolo delle autonomie territoriali nel processo di integrazione europea trova compiuta affermazione nell’articolo 117, comma 5, della Costituzione, come modificato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che prevede la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza, alla formazione e all’attuazione ed esecuzione degli atti normativi europei, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dallo Stato. 

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), è la legge di procedura che ne disciplina le modalità.

LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La Regione autonoma Valle d’Aosta è stata tra le prime Regioni italiane ad aver disciplinato la partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea e le procedure di esecuzione degli obblighi europei, con l’approvazione della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e di relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta).

In ultimo, con le modifiche introdotte con legge regionale 5 agosto 2014, n. 7, la normativa regionale ha recepito le novità introdotte dalla l. 234/2012, con particolare riferimento alla disciplina della fase ascendente, in linea con il disposto del Trattato di Lisbona, che attribuisce agli enti regionali un ruolo più incisivo rispetto al passato.

Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 674/XIV del 30 luglio 2014, ha approvato le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione per la XIV legislatura. In particolare, tra gli obiettivi specifici funzionali al raggiungimento della linea di indirizzo programmatica “Promozione e difesa delle specificità valdostane”, figura il rafforzamento della partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione della normativa europea. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 6 febbraio 2015 definisce le modalità di attuazione degli obiettivi individuati dalle linee programmatiche, dettagliando attività, strutture competenti e tempistiche, nell’ottica di rendere sistematica e unitaria la partecipazione attraverso i canali esistenti. 

Ogni anno, in occasione della sessione europea e internazionale del Consiglio regionale, il Presidente della Regione presenta la Relazione sulle attività di rilievo europeo e internazionale svolte nel corso dell'anno precedente, tra cui figurano le attività di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa europea.

GLI ATTI EUROPEI DI INTERESSE REGIONALE

Atti europei di interesse regionale

GLI ATTI DELLE REGIONI ITALIANE

Leggi regionali di procedura

Rapporti conoscitivi e atti di indirizzo

 



Torna su