Al processo decisionale dell'Unione europea prendono parte tre istituzioni principali:
- la
Commissione, che rappresenta gli interessi dell'Unione nel suo complesso;
- il
Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i governi dei singoli Stati membri;
- il
Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE da cui è direttamente eletto.
La Commissione è l’istituzione a cui in genere spetta il diritto di iniziativa, ovvero il potere di proporre l’adozione di atti dell’Unione al Consiglio, al Parlamento europeo ed eventualmente, con funzioni consultive, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
Come previsto dal trattato di Lisbona, che ha proceduto a rafforzare gli aspetti democratici del processo di legiferazione, gli atti legislativi sono adottati di norma con procedura legislativa ordinaria. Tale procedura, detta anche procedura di codecisione, consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, una direttiva o una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura definita all’articolo 294 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per approfondimenti:
L'ABC del diritto dell'Unione europea
Il processo decisionale europeo
Il processo decisionale nel Consiglio
Il ruolo del Parlamento europeo in quanto colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria
La procedura legislativa ordinaria
Guida alla procedura legislativa ordinaria
La procedura legislativa ordinaria - Infografica
LA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE
Solo in pochi casi, espressamente disciplinati, un regolamento, una direttiva o una decisione possono essere adottati secondo la procedura legislativa speciale, ovvero dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento europeo.