Piano di razionalizzazione delle partecipazioni e Fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento

Piano di razionallizzazione delle partecipazioni

L’obbligo per gli enti territoriali di avviare, attraverso un apposito Piano operativo, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute è stato introdotto con la legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), in particolare all'art. 1, commi 611 e 612.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in breve TUSP), modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ha introdotto:

  • all’articolo 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi a carico di ciascuna amministrazione pubblica annualmente con proprio provvedimento, attraverso un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto(corredato da apposita relazione tecnica) per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  • all’articolo 24 la revisione straordinaria delle partecipazioni, da attuarsi entro il 30 settembre 2017, mediante l’adozione di provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni posseduta alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP).

Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento Art. 19 del TUSP

L’art. 19 comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba fissare “con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

La Regione autonoma Valle d'Aosta definisce gli obiettivi sulle spese di funzionamento nell'ambito della deliberazione di approvazione del Piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP. Nello stesso provvedimento, nell'allegato B, viene data evidenza, per ciascuna società controllata, delle azioni e dei risultati ottenuti in merito agli obiettivi annuali e pluriennali individuati con il piano di razionalizzazione precedente.

ANNO 2023

ANNO 2022

ANNO 2021

ANNO 2020

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

ANNO 2015

 

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento


Società controllate direttamente Società controllate indirettamente per il tramite di Finaosta S.p.A.
 



Torna su