Maestro di mountain bike

E', nella sua veste di guida sul territorio, maestro di mountain bike (MTB) chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.

 

Normativa di riferimento: L.R. 21 gennaio 2003, n. 1

 

 

REQUISITI RICHIESTI

L'esercizio della professione di maestro di mountain bike nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco professionale regionale. L'abilitazione professionale si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, con la frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione, e il superamento di un esame scritto e orale.

L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

c) assolvimento dell'obbligo scolastico; analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;

d) possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana.

L'iscrizione nell'elenco professionale regionale è subordinata ad apposita istanza, presentata alla struttura competente, nonché al possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli indicati sopra:

a) conseguimento dell'attestato di abilitazione;

b) insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, stipulata per somme non inferiori a quelle indicate con deliberazione della Giunta regionale.

 

ABILITAZIONE

L'abilitazione professionale si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, con la frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione, e il superamento di un esame scritto e orale.

Ai candidati risultati idonei agli esami finali, l'Assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale.

 

 



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