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Maestri di sci stranieri
L'esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta da parte di maestri di sci stranieri è disciplinato dall'art. 7bis della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni.
La Giunta regionale ha disciplinato con propria deliberazione n. 2972, in data 30 ottobre 2009, successivamente modificata dalla deliberazione n. 2438 del 21 dicembre 2012, gli aspetti concernenti le modalità di accertamento della formazione e dell'esperienza professionale dei maestri di sci stranieri, nonché le procedure per l'applicazione delle misure compensative e dei sistemi di vigilanza.
Si allegano il testo della legge regionale n. 44/1999 aggiornato, le disposizioni applicative di cui all'art. 7bis della medesima legge e il modello di dichiarazione preventiva da presentare alla struttura regionale competente per poter effettuare l'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta.
Il maestro di sci straniero è tenuto a fornire alla Struttura regionale competente la sopracitata dichiarazione preventiva almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione al fine dell'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta.
Per ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta necessaria è possibile contattare:
Assessorato regionale turismo, sport e commercio
Dipartimento turismo, sport e commercio
Struttura Enti, professioni del turismo e sport
Località L'Île-des-Lapins, 32 - 11020 POLLEIN AO
Tel. 0165 527708 - 527626
Fax 0165 527710
prof-tur@regione.vda.it
Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44
STAGIONE INVERNALE 2024/2025
Norms applying art. 7 bis (Eng)
(30 Kb)
Protocollo d'intesa tra Scuole di sci e Associazione valdostana maestri di sci.
Protocollo d'intesa 2024/2025
(721 Kb)