Imposta di soggiorno

La legge regionale 10/2023 è entrata in vigore il 1° maggio 2024 e si applica anche agli ospiti degli alloggi ad uso turistico. Le tariffe minime dell’imposta di soggiorno sono stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1534 del 25 novembre 2024. 
Ciascun Comune può, con proprio atto, elevare fino al 50% l’importo minimo delle tariffe stabilito dalla Giunta regionale.
 
In sede di prima applicazione, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i
gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i
locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di
cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2025.
In sede di prima applicazione, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di cui all'articolo 8 entro il 31 gennaio 2025.
 
Successivamente le scadenze saranno le seguenti: 
a) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno;
b) entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre.
 
Per avere informazioni sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento va contattato il Comune territorialmente competente.
 

Normativa

 

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

 
 



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