MODALITA' RICONOSCIMENTO CORSI DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' IN ALCUNI SETTORI DEL COMMERCIO
La Regione autonoma Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta regionale n. 1562, in data 30 ottobre 2015, ha approvato nuove disposizioni per il riconoscimento dei corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione professionale necessaria per l'esercizio dell'attività in alcuni settori del commercio nonché per l'autorizzazione alla gestione esterna.
RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI CON MODALITA FAD, E-LEARNING
PER AFFARI DI MEDIAZIONE - RAMO IMMOBILIARE
E AGENTE E RAPPRENSENTANTE DI COMMERCIO
viste le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l’utilizzo della modalità FAD/E-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome
valutata l’opportunità , anche in considerazione della situazione epidemiologica causata dal COVID-19, di integrare le disposizioni regionali di cui all’allegato alla DGR n. 1562/2015 con specifiche disposizioni destinate a disciplinare l’eventuale ricorso alla formazione a distanza (FAD/E-learning) da parte degli enti formativi che richiedono il riconoscimento dei corsi ai sensi della predetta DGR n. 1562/2015;
La Giunta regionale con deliberazione n. 873 del 4 settembre 2020 ha approvato l'integrazione all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1562 in data 30 ottobre 2015, recante disposizioni e procedure per il riconoscimento di corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione professionale necessaria per l'esercizio dell'attività in alcuni settori del commercio, nonché per l'autorizzazione alla gestione esterna.
RICONOSCIMENTO DEI CORSI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
EFFETTUATI CON MODALITA FAD, E-LEARNING
richiamate le linee guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 9/11/2017 che integrano l’Accordo sancito nella seduta dell’11/12/2011, con il comma 2ter “L’utilizzo della modalità di formazione a distanza – FAD per l’erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è consentite ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 del presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature”