La Regione riconosce i raggruppamenti di operatori turistici che si costituiscono per attuare progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici offerti dagli operatori del raggruppamento stesso.
La vendita diretta al pubblico da parte dei raggruppamenti riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.
Il riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici è disciplinato dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 "Riforma dell'organizzazione turistica regionale" (articolo 10). La legge prevede che la Regione possa riconoscere tre tipi di raggruppamenti di operatori turistici:
- raggruppamenti di area territoriale, determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall’Ufficio regionale del turismo
- raggruppamenti di stazione, riferiti ai Comuni con maggiore valenza turistica e finalizzati a programmare e a svolgere attività di valorizzazione dell’offerta e di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, limitatamente a specifiche linee di prodotto (sci alpino, sci nordico, benessere termale)
- raggruppamenti di prodotto, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.
I requisiti minimi per il riconoscimento sono diversi e specifici per ciascuno dei tre tipi di raggruppamento. Per approfondimenti › Requisiti e procedure per chiedere il riconoscimento.