Raggruppamenti di operatori turistici

La Regione riconosce i raggruppamenti di operatori turistici che si costituiscono per attuare progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici offerti dagli operatori del raggruppamento stesso.

La vendita diretta al pubblico da parte dei raggruppamenti riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.

Il riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici è disciplinato dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6  "Riforma dell'organizzazione turistica regionale" (articolo 10). La legge prevede che la Regione possa riconoscere  tre tipi di raggruppamenti di operatori turistici:

  • raggruppamenti di area territoriale, determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall’Ufficio regionale del turismo
  • raggruppamenti di stazione, riferiti ai Comuni con maggiore valenza turistica e finalizzati a programmare e a svolgere attività di valorizzazione dell’offerta e di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, limitatamente a specifiche linee di prodotto (sci alpino, sci nordico, benessere termale)
  • raggruppamenti di prodotto, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.

I requisiti minimi per il riconoscimento sono diversi e specifici per ciascuno dei tre tipi di raggruppamento. Per approfondimenti › Requisiti e procedure per chiedere il riconoscimento.

 




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