Procedura per l'apertura di nuove scuole di sci in Valle d'Aosta
S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività)
L’apertura di una Scuola di sci nella Regione Autonoma Valle d’Aosta è subordinata alla presentazione di una S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività) all’Assessorato regionale Turismo, Sport e Commercio, struttura Enti, professioni del turismo e sport – Loc. L'Île-des-Lapins n. 32 – 11020 POLLEIN (AO) competente in materia, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/12/99 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite una delle seguenti modalità:
- a mano, previo appuntamento da concordare telefonicamente (0165/527708-527626), in orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00;
- a mezzo di posta raccomandata;
- via posta elettronica certificata (PEC: turismo@pec.regione.vda.it ).
Contatti: 0165 527708 - 0165 527626
All'istanza che NON deve essere presentata in bollo, è necessario allegare la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai maestri di sci effettivi costituenti l’organico minimo della scuola;
- dichiarazione di impegno all’insegnamento resa dai maestri di sci effettivi;
- copia dello Statuto della Scuola di sci;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione antimafia persone fisiche) del Direttore della Scuola di sci, del legale rappresentante della scuola e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.
L’autorizzazione è concessa allorché ricorrano le condizioni previste dall’art. 19 comma 2 della Legge Regionale 31dicembre 1999, n. 44.
Copia della domanda deve essere altresì depositata all'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS).
N.B. Le S.C.I.A presentate con gli allegati richiesti, se inviate per via telematica (PEC:turismo@pec.regione.vda.it) devono essere corredate di documentazione allegata esclusivamente in formato PDF e nel caso di invio di file numerosi (superiori a 5), si invita a volerli trasmettere in un’unica cartella compressa (es. file.zip, file.rar etc.).
Iter procedurale per le modifiche apportate alla S.C.I.A.
Ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L.R. 44/99, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella S.C.I.A. deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi all’Assessorato regionale del beni culturali, turismo, sport e commercio - Enti, professioni del Turismo e Sport.
Normativa di riferimento: legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44