Procedura per l'apertura di nuove scuole di alpinismo e sci-alpinismo in Valle d'Aosta
S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività)
L’apertura di una Scuola di alpinismo e sci-alpinismo nella Regione Autonoma Valle d’Aosta è subordinata alla presentazione di una S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività) all’Assessorato regionale Turismo, Sport e Commercio, Struttura Enti, professioni del turismo e sport – Loc. L'Île-des-Lapins n. 32 – 11020 POLLEIN (AO) competente in materia, ai sensi dell’art. 20 bis della L.R. 07/03/1997 n. 7.
All’istanza che NON deve essere presentata in bollo, è necessario allegare la seguente documentazione:
- tabella “Elenco delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine costituenti l’organico della scuola”;
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, derivante dallo svolgimento dell’attività;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’autorizzazione è concessa allorché ricorrano le condizioni previste dall’art. 20 della Legge Regionale 7 marzo 1997, n. 7.
Normativa di riferimento: legge regionale 7 marzo 1997, n. 7.
Iter procedurale per le modifiche apportate alla S.C.I.A.
Ai sensi dell’art. 20bis comma 5 della L.R. 7/97, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella S.C.I.A. deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi all’Assessorato regionale Turismo, Sport e Commercio - Enti, professioni del Turismo e Sport.
Modulistica
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