Vincolo idrogeologico

Cos’è il vincolo idrogeologico?

Quasi tutto il territorio regionale è collocato in aree soggette al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 conosciuto come “legge forestale” che all'art. 1 recita:“Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che (…) possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.

Il Vincolo idrogeologico ha quindi come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico dei versanti montani impedendo forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.

Con l’entrata in vigore dell’art. 23 della legge regionale 11 febbraio 2020 n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022) sono state approvate le nuove disposizioni in materia di vincolo idrogeologico in Valle d’Aosta al fine di semplificarne e disciplinarne in modo più puntuale l’applicazione. La nuova normativa ha definito gli interventi e le attività per cui l’autorizzazione è sempre necessaria, che consistono nelle movimentazioni di terra comportanti il cambiamento dell’assetto idrogeologico o la modificazione, anche solo temporanea, dell’originaria destinazione del territorio e le trasformazioni del bosco, secondo quanto definito dall’articolo 33, commi 2 e 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), che comportano l’eliminazione della vegetazione esistente e l’asportazione o la modificazione del profilo del suolo forestale, finalizzate a un’utilizzazione del predetto suolo diversa da quella forestale (comma 1). Gli interventi di movimentazione di terra sono stati esclusi dall’autorizzazione solo quando ricadano nelle zone a), b), c), d) e f), di cui all’articolo 22 della l.r. 11/1998, dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG), vale a dire in zone territoriali già edificate o destinate all’edificazione (comma 2). Con l’adozione della Deliberazione della Giunta regionale 1197 del 23/11/2020, così come previsto dal comma 4 dell’art. 23  della l.r. 3/2010, la semplificazione in materia di vincolo idrogeologico è entrata in vigore e sono inoltre stati introdotti ulteriori casi di semplificazione.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico sono oggi dettagliatamente delimitate su cartografia digitale e sono consultabili sul Geoportale della Regione.

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