La valutazione di impatto ambientale (meglio conosciuta con il suo acronimo “VIA”) è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità decisionale finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dell’attuazione di un determinato progetto. La procedura di VIA è normata come strumento di supporto decisionale tecnico-amministrativo.Nella procedura di VIA la valutazione sulla compatibilità ambientale di un determinato progetto è svolta dalla pubblica amministrazione, che si basa sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, sia sulla partecipazione della popolazione e dei gruppi sociali.In questo contesto con “impatto ambientale”si intende un effetto causato da un evento, un’azione o un comportamento sullo stato di qualità delle componenti ambientali (non necessariamente componenti naturali).Gli impatti ambientali - da non confondere con inquinamenti o degradi o pressioni ambientali – mostrano quali modifiche di stato ambientale possono produrre le azioni e le pressioni antropiche. Nella VIA si cerca quindi di stimare quali sono gli impatti,cioè le modifiche, positive o negative,degli stati ambientali, di fatto,indotti dall’attuazione di un determinato progetto. Un obiettivo importante delle procedure di VIA è quellodi favorire la partecipazione della popolazione nei processi decisionali sull’approvazione dei progetti.La VIA nasce alla fine degli anni sessanta negli Stati Uniti d’America con il nome di environmental impact assessment (E.I.A.). L’EIA introduce le prime forme di controllo sulle attività interagenti con l’ambiente (sia in modo diretto che indiretto), mediante strumenti e procedure finalizzate a prevedere e valutare le conseguenzedi determinati interventi. Il tutto per evitare, ridurre e mitigare gli impatti.Il passo avanti viene fatto nel 1969 dagli USA con l’approvazione del National Environmental Policy Act (N.E.P.A.). Questo Atto dispone l’introduzione della VIA, il rafforzamento dell’Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell’ambiente, con un ruolo amministrativo di controllo) e dispone l’istituzione del Council on Environmental Quality (con un ruolo consultivo per la presidenza). Nel 1978 viene approvato il Regulations for implementing the Procedural Previsions of N.E.P.A., un regolamento attuativo del N.E.P.A. che dispone l’obbligo della procedura di VIA per tutti i progetti pubblici o comunque che accedono a finanziamento pubblico. Lo studio di impatto ambientale è predisposto direttamente dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione finale ed è prevista l’emanazione di due atti distinti: uno relativo alla valutazione di impatto ambientale e uno relativo all’autorizzazione finale per la realizzazione dell’opera.Nel 1973, il Canada emana l’Environmental Assessment Review Process,una norma specifica riguardante le valutazioni di impatto ambientale,sulla falsariga dei provvedimenti statunitensi. Nel 1977 vengono apportate delle modifiche all’impianto legislativo ma, nella sostanza, rimane pressoché invariato: la VIA si applica a progetti pubblici o a progetti accedenti a finanziamento pubblico.Nel 1976 in Francia viene emanata la legge n. 76-629 (del 10 luglio 1976) “relative à la protection de la nature”.Tale legge ha la caratteristicadi introdurre tre diversi livelli di valutazione: études d’environnement,notices d’impact e études d’impact. Si pongono le basi per l’introduzione della VIA anche in ambito europeo.E, infatti, nel 1985, la Comunità Europea emana la Direttiva 337/85/CEE“Concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”. L’Olanda, nel 1986, è la prima nazione ad applicare la nuova Direttiva europea, approvando una norma ampliata con particolare riferimento alle valutazioni da effettuare sui piani. L’elemento centrale della norma olandese è costituito dal raffronto delle alternative e valutazione dei relativi impatti, al fine di determinare la migliore soluzione, in termini ambientali, da realizzare.L’introduzione della VIA rappresenta una rivoluzione nel modo di concepire la protezione dell’ambiente.Durante l’epoca post bellica, dedicata alla ricostruzione industriale e alla ricrescita economica, la tutela dell’ambiente aveva, infatti, un ruolo molto marginale. L’ambiente veniva identificato con quello naturale, aveva connotazioni prevalentemente florofaunistiche,e la sua protezione si traducevanella creazione di aree protette (i vari parchi nazionali tuttora esistenti). Solo la combinazione dello sviluppo industriale e della crescita demografica hanno a poco a poco comportato un’inevitabile ricaduta su parametri ambientali diversi da quelli strettamente naturali, e tuttavia molto importanti per la qualità della vita della popolazione e per la salubrità dell’ambiente, anche urbano. Si è così ampliato il concetto di ambiente, che si è esteso oltre i confini delle aree naturali ancora intoccate.Ci si è così posti il problema delle diverse forme possibili di inquinamento di aria e acqua dovuto alle varie attività produttive, delle ricadute paesaggistiche delle costruzioni sempre più grandi e realizzate sempre più in fretta. Sono nate norme di tutela che erano però basate sulla formula definita dagli anglosassoni di “command and control”. In altre parole, l’Ente responsabile (in primis lo Stato) fissava dei limiti di emissione, li imponeva alle industrie e alle attività produttivein generale, e controllava il rispetto di tali limiti, pena sanzioni.Tutto ciò, pur garantendo una forma di tutela (soprattutto della salute pubblica) sicuramente migliore rispetto a quanto avveniva in passato,aveva però un punto debole…in pratica l’azione di tutela serviva a tamponare situazioni problematiche già in essere. La VIA, invece, introduce una novità assoluta, imponendo una riflessione e una valutazione PRIMAche un’opera venga realizzata, anticipando impatti altrimenti irrecuperabili e quindi evitandoli prima che vengano causati sul territorio. La VIA consente poi la partecipazione del pubblico, aprendo le decisioni sulla tutela ambientale anche ai cittadini,che nell’ambiente vivono, e che in tempi più moderni vogliono essere attori partecipativi del processo decisionale,e non solo spettatori delle scelte prese da un’autorità superiore,di cui spesso vengono a conoscenza solo quando è troppo tardi.Le norme che disciplinano la procedura VIA in Italia sono varie e complesse e comprendono:
• direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985;
• d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.;
• d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
• l. 22 febbraio 1994, n. 146;
• direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996;
• direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1996;
• l. 15 marzo 1997, n. 59;
• d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• d.P.R. 2 settembre 1999, n. 348;
• direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003;
• d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
• d.P.C.M. 7 marzo 2007;
• d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006);
• d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006);
• direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011.
Come si può notare, la prima vera norma nazionale sulla VIA è datata 2006, prima di essa solo decreti e norme settoriali normavano questa importante materia. Per questa ragione le Regioni e le Province Autonome si erano dotate di leggi regionali e provinciali per regolamentare la VIA già nei primi anni ’90. La Regione Autonoma Valle d’Aosta, seconda in Italia dopo la Provincia Autonoma di Trento, ha emanato la prima legge regionale in materia nel 1991 (L.R. 4 marzo 1991 n. 6, Disciplina della procedura di valutazione dell’ impatto ambientale). La legge prevedeva una casistica di tipologie di progetto da sottoporre a VIA, elencate in due allegati, e ciascuna dotata di soglie di riferimento (a seconda della tipologia di progetto soglie dimensionali, economiche ecc.). Un allegato era riservato alle opere ritenute, per tipologia o dimensione, particolarmente impattanti, per le quali veniva prevista la cosiddetta procedura ordinaria, caratterizzata da uno studio di impatto ambientale più completo ed accurato, con un periodo di pubblicazione di 60 giorni. Altre tipologie di progetti minori erano invece soggetti alla procedura semplificata, con elaborati di VIA più ridotti, e con una pubblicazione di durata di 30 giorni. La valutazione, coordinata dalla struttura regionale competente in materia di VIA, prevedeva l’acquisizione del parere (oltre che delle singole strutture responsabili dei vari vincoli presenti sul territorio) di un organo consultivo denominato “Comitato scientifico per l’ambiente”, formato da professionisti esterni e da rappresentanti di alcune strutture regionali. L’atto finale era rappresentato da una deliberazione di Giunta Regionale. Peculiarità importante della LR 6/91, tale da renderla unica nel panorama legislativo di settore in Italia, era l’obbligo di sottoporre a procedura di VIA anche alcuni piani e programmi, anticipando di fatto nel territorio regionale la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) che sarebbe poi stata introdotta a livello nazionale solo nel 2006. Questo schema di applicazione della procedura di VIA è rimasto sostanzialmente inalterato fino al 2009, quindi per quasi venti anni, anche se nel corso nel 1999 la Regione aveva promulgato una nuova norma (L.R. 18 giugno 1999, n. 14, Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 - Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale). La nuova legge regionale, resasi necessaria dopo quasi un decennio di applicazione della VIA in Valle d’Aosta, sia a seguito della necessità di adeguamento alle nuove norme nazionali nel frattempo promulgate, sia per ottimizzare aspetti della procedura che l’esperienza aveva individuato come “punti deboli” del procedimento, non aveva però apportato modificazioni sensibili del procedimento stesso. Restavano infatti i due elenchi di allegati, da sottoporre rispettivamente a procedura ordinaria o semplificata di VIA, la presenza di un parere obbligatorio da parte di un organo collegiale (denominato “Comitato tecnico per l’Ambiente” e ristretto a rappresentanti istituzionali delle varie strutture coinvolte nel processo valutativo), i tempi di pubblicazione, la VIA obbligatoria per piani e programmi. Solo l’emanazione delle nuove norme in materia di VIA e VAS nel 2006, entrate di fatto in vigore con il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, hanno reso necessaria una profonda revisione del procedimento di VIA, avvenuto con la L.R. 12/2009. Tale norma, attualmente vigente, è stata quindi elaborata dopo aver maturato in ambito regionale una consistente esperienza in materia di VIA, che, vista l’entrata in vigore della prima norma nel 1991, ha ormai superato il ventennio di applicazione in ambito territoriale valdostano.
Bibliografi a:
• AA.VV., La valutazione di impatto ambientale, Gangemi Editore, Roma 1989.
• Gisotti G., Bruschi G., Valutare l’ambiente, Guida agli studi di impatto ambientale, Nuova Italia Scientifica, Roma 1990.
• Daclon C.M., La VIA in Italia e In Europa, Maggioli, Rimini 1996.
• Bettini V. et al., Ecologia dell’impatto ambientale, UTET, Milano 2000.
• A. Milone, C. Bilanzone, La valutazione di impatto ambientale. Disciplina attuale e prospettive, Piacenza, 2003.
• Malcevschi S., Belvisi M., Chitotti O., Garbelli P., “Impatto ambientale e valutazione strategica. VAS e VIA per il governo del territorio e dell’ambiente”, Il Sole 24ore, Milano, 2008.