Speciale V.I.A.
La nuova L.R. 12/09 ha modifi cato l’iter procedurale della valutazione di impatto ambientale rispetto alle vecchie norme.
LA NORMATIVA VIGENTE IN VALLE D’AOSTA
di PAOLO BAGNOD
Dirigente del Servizio valutazione ambientale.
La valutazione di impatto ambientale (VIA), nella Regione Autonoma Valle d’Aosta è normata dalla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l’adempimentodegli obblighi della Regione autonomaValle d’Aosta derivanti dall’appartenenzadell’Italia alle Comunità europee.Attuazione delle direttive 2001/42/CE,concernente la valutazione degli effetti dideterminati piani e programmi sull’ambiente,e 85/337/CEE, concernente lavalutazione dell’impatto ambientale dideterminati progetti pubblici e privati.Disposizioni per l’attuazione della direttiva2006/123/CE, relativa ai servizinel mercato interno e modifi cazioni dileggi regionali in adeguamento ad altriobblighi comunitari. Legge comunitaria2009), pubblicata sul Bollettino Uffi cialeRegionale n. 26 del 30 giugno 2009). La legge è consultabile e scaricabile sul sito web regionale (www.regione.vda.it sotto la voce “Territorio e ambiente” “VIA”). Come illustrato nell’articolo precedente, pur essendo in vigore dal lontano 1991 una norma regionale che imponeva la procedura di VIA su determinati progetti e opere, l’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), ha comportato la necessità di adeguare la legge regionale in vigore in materia, e ciò è appunto avvenuto con la LR 12/09 di cui sopra. La nuova legge ha apportato alcune modifiche nell’impianto della procedura di valutazione, senza peraltro alterare la filosofia della VIA stessa. Resta pertanto in piedi il concetto della valutazione preventiva di progetti e opere, e quello della partecipazione del pubblico alla procedura. Ritengo opportuno sottolineare un punto, a mio avviso essenziale, che spesso viene mal interpretato. La VIA è una procedura che si propone come obiettivo quello di valutare i potenziali impatti di un’opera sull’ambiente, al fine di determinare se tali impatti siano o meno accettabili in un’ottica di tutela dell’ambiente stesso. È evidente che l’inserimento di una qualsivoglia opera in un ambiente determinerà degli impatti sullo stesso. È inevitabile, basti pensare alla semplice occupazione del suolo (spesso all’origine adibito ad altri scopi). Quindi l’obbiettivo della VIA non è tanto quello di determinare se ci saranno impatti, poiché questo è inevitabile, ma se gli impatti stessi siano o meno accettabili nel loro complesso. Non è corretto quindi dire, come talvolta avviene nelle comunicazioni mediatiche, che un progetto che abbia concluso la procedura di VIA in modo positivo sia esente da impatti. Spesso l’opinione pubblica si chiede, a fronte di tale informazione non completa, come sia possibile che i valutatori non si siano accorti degli impatti di un progetto. Gli impatti ci sono, come ho chiarito sono inevitabili e connaturati con l’idea stessa di realizzazione di un’opera in un ambiente, urbano o meno, che non era precedentemente occupato. Obiettivo della VIA è quindi quello di analizzare i singoli impatti, comparto per comparto (geologico, paesaggistico, floro-faunistico, ecc.) e successivamente “pesare” tali impatti in un contesto più generale, legato alla tipologia di ambiente in cui l’opera si inserisce, al contesto socioeconomico, alle ricadute positive (se presenti) in materia di sicurezza, di produzione, di fonte di occupazione dell’opera stessa, una volta realizzata. Solo se tale analisi risulta favorevole la procedura di VIA si concluderà con esito favorevole, in caso contrario il progetto verrà rigettato e non sarà quindi considerato realizzabile. Chiarito questo punto importante vediamo in che modo la nuova LR 12/09 ha modificato l’iter procedurale della VIA rispetto alle vecchie norme. Come detto l’impostazione generale non cambia. Anche la LR 12/09 prevede due allegati che elencano le casistiche di progetti e opere per le quali risulterà necessario avviare la procedura. Tali allegati rispecchiano nel complesso (come tipologie di progetti e opere) quelli delle norme precedenti, pur con alcune modifiche legate alle soglie di riferimento e/o alla definizione delle tipologie di opere, modifiche che in parte sono dovute all’adeguamento alle norme nazionali, e in parte all’esperienza maturata nel corso degli anni di applicazione della VIA nella nostra regione. Rispetto alle norme precedenti poi, la riduzione dei valori di soglia nelle aree protette passa dal 20% al 50% (art. 15, comma 2). Come previsto dalla norma nazionale, viene individuata una struttura competente (il Servizio valutazione ambientale) per l’applicazione della norma. A tale struttura si devono affiancare tutti i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale che possono essere interessati, nei rispettivi comparti di competenza, dalla realizzazione dell’opera. La norma prevede quindi obbligatoriamente (e questo rappresenta una novità) un coinvolgimento diretto dell’ente territoriale di competenza (Comune, Comunità montana ecc.), oltre a quello, già previsto dalle norme VIA precedenti, di tutte le strutture regionali competenti in materia ambientale. Si riproduce quindi il concetto di confronto tra diversi attori decisionali già presente nelle vecchie norme, anche se in questo caso non risulta definito in un “Comitato”, come accadeva in passato, ma vengono previste forme più snelle di confronto “mirato” tra i diversi attori, culminanti nella conferenza dei servizi, qualora ritenuta necessaria. Altra novità, nell’era digitale, è l’obbligo di presentare gli elaborati necessari in versione informatica, normalmente in formato pdf, che consente di trasmettere in tempo reale gli stessi ai valutatori, riducendo il cartaceo, e di facilitarne l’inserimento nel sito web regionale, incrementando la trasparenza, uno dei principali obiettivi della norma. La vera novità della LR 12/09 è però rappresentato dalle modifiche nelle tipologie di procedura avviabili. Scompare la cosiddetta procedura semplificata e viene sostituita dalla verificadi assoggettabilità a VIA. Cambiano inoltre alcuni aspetti della procedura di VIA stessa. Ritengo opportuno dedicare alcune righe alla definizione di queste due procedure.
 
Verifica di assoggettabilità a VIA
Sostituisce la procedura semplificata delle precedenti leggi sulla VIA. Si applica a tutti i progetti elencati nell’allegato B della LR 12/09, una casistica molto nutrita, che ha visto, rispetto all’analogo allegato della LR 11/99 precedentemente in vigore, una riduzione di alcune soglie, aumentando quindi i casi di applicazione (ad esempio nel caso delle cave o delle centraline idroelettriche). Può anche essere avviata su richiesta del proponente o del Comune territorialmente interessato, indipendentemente dalla presenza dell’intervento (per tipologia o per soglia dimensionale) nell’allegato B. Funge, di fatto, da screening, ossia da scrematura dei progetti, che vengono presentati nella fase di progettazione preliminare, corredati da uno studio preliminare ambientale, ossia da un rapporto snello e semplificato che ha lo scopo di inquadrare il progetto, illustrarne motivazioni e contenuti, anticiparne i potenziali impatti e le relative misure di compensazione. Ricevuti gli elaborati completi, il Servizio valutazione ambientale coinvolge i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali opportuni e avvia un confronto per ottenere la valutazione finale. Il tutto deve svolgersi in un massimo di 45 giorni, e si conclude con un atto dirigenziale, il cosiddetto PD (provvedimento dirigenziale), che (come indicato nello schema 1) sancisce unicamente la necessità o meno di sottoporre il progetto a procedura di VIA. Non si tratta quindi di un provvedimento autorizzativo, né include i pareri previsti dalle normative ambientali (vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, ecc.). L’obiettivo è semplicemente quello di individuare quegli interventi che, a giudizio dei valutatori, per la loro natura e per il tipo di impatto che possono generare, non necessitano di una procedura di VIA vera e propria, evitando in tal modo un aggravio del procedimento. Un’analisi statistica dei risultati dell’applicazione della verifica sarà fornita nell’articolo seguente. Se l’esito della procedura è che il progetto sottoposto a verifica di VIA non ha bisogno di una successiva VIA, il compito della struttura competente finisce. Il proponente, acquisito il parere, provvede individualmente ad ottenere gli eventuali pareri richiesti, a seguito dei quali può iniziare i lavori. Se invece il progetto dovrà essere sottoposto a VIA, la decisione finale viene rimandata a tale procedura. La verifica serve comunque ad evidenziare, da parte dei vari soggetti coinvolti, la necessità di approfondimento di alcuni aspetti tecnici, oltre a indicare, se del caso, l’apparente incongruità con vincoli territoriali o con strumenti di pianificazione e programmazione vigenti. Quando ciò si dovesse verificare, spetterà al proponente valutare se insistere o no con il progetto così come presentato, oppure se apportare modifiche di localizzazione o di tipologia progettuale prima di avviare la procedura di VIA. Ritengo personalmente molto valido questo tipo di approccio, poiché evita di effettuare procedure di valutazione più lunghe, onerose, e complesse, quando il confronto con i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali non lo ritiene necessario, e perché consente di individuare in una fase preliminare eventuali criticità, e di segnalarle al proponente, evitando così che lo stesso investa tempo e denaro in un progetto destinato ad essere bocciato.
 
Procedura di VIA
Essa è riservata ai progetti elencati nell’allegato A della LR 12/09, che risultano inferiori rispetto a quelli della norma precedente, oltre che ai progetti, sottoposti a verifica di assoggettabilità, qualora quest’ultima abbia imposto tale obbligo. La procedura prevista dalla L.R. 12/09 non differisce in modo sostanziale, almeno da un punto di vista strategico, da quella attuata fin dal 1991. Esistono tuttavia alcune differenze.
• Viene introdotta la possibilità per il proponente, prima dell’avvio della procedura, di attivare un confronto con i soggetti valutatori, al fine di definire la portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale. Tale confronto può anche essere utile per evidenziare eventuali criticità del progetto, consentendone quindi una rielaborazione prima di arrivare a un livello di progettazione avanzato.
• Il livello di progettazione oggetto della procedura di VIA diventa definitivo, non più preliminare, a vantaggio dei valutatori, che hanno a disposizione elaborati più completi e sono quindi in grado di esprimere un parere compiuto, non dovendo più rimandare l’espressione del parere definitivo alle successive fasi progettuali, come accadeva prima.
• La trasparenza della procedura risulta incrementata, poiché la stessa prevede una pubblicazione, non solo sul Bollettino ufficiale regionale e sull’Albo pretorio comunale, come già avveniva in passato, ma anche (a cura del proponente) su un quotidiano a diffusione regionale e (a cura della struttura competente) sul sito web regionale. In tal modo il cittadino interessato a visionare la pratica potrà farlo direttamente dal proprio PC a casa, limitando l’eventuale visione presso i nostri uffici di poche tavole progettuali, che, per dimensioni e programma utilizzato, risultanodi difficile consultazione perl’utente medio.
• Viene introdotto l’obbligo di monitoraggio, ossia viene formalizzato un protocollo di monitoraggio che il proponente, in caso di valutazione favorevole, dovrà attuare, trasmettendone i risultati con cadenza periodica, in modo da consentire una verifica della validità delle conclusioni della procedura e delle fasi di attuazione del progetto stesso. Il monitoraggio, come definito dall’art. 26, comma 3, della legge: assicura il controllo degliimpatti significativi sull’ambiente provocatidalle opere o dagli interventi approvati,nonché la corrispondenza alleprescrizioni espresse sulla compatibilitàambientale degli stessi, anche al fine diindividuare tempestivamente gli impattinegativi imprevisti e di consentire allastruttura competente di prescrivere le opportunemisure correttive. La tempistica per l’analisi della pratica e per la partecipazione del pubblico è di 60 giorni (vedi schema 2) come già avveniva in passato. Trascorso tale periodo spetta al Servizio valutazione ambientale “tirare le somme”, analizzando le eventuali osservazioni pervenute, effettuando un confronto (in genere mediante indizione di una conferenza dei servizi) con i soggetti valutatori, acquisire i pareri previsti dalle norme vigenti ed esprimere il parere finale. La differenza introdotta dalla L.R. 12/09, sintetizzata nello schema 3, è data dalla possibilità, nei 30 giorni successivi al termine della pubblicazione, di prendere atto delle eventuali osservazioni o dei pareri pervenuti, e proporre modifiche o integrazioni degli elaborati presentati. Questa eventuale richiesta, avanzata sia da parte del proponente, sia da parte della struttura competente, comporta una temporanea sospensione dei termini, che non deve comunque superare i 60 giorni. Nel caso in cui la struttura competente ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni, può richiedere una nuova pubblicazione degli stessi. L’espressione del parere finale avviene mediante deliberazione di Giunta regionale, come avveniva anche precedentemente. Il provvedimento finale contiene le condizioni per la realizzazione, per l’esercizio e per la dismissione dei progetti. Contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impianti. In un’ottica di trasparenza anche il provvedimento di VIA viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale e sul sito web della regione. Salvo casi particolari che si avvalgano della facoltà di integrare o modificare gli elaborati prima della valutazione finale, l’iter nel suo complesso ha una durata di 150 giorni (60 di pubblicazione e 90 come tempo massimo per l’elaborazione dell’atto finale), analoga quindi alla tempistica delle norme precedenti.
   
Pagina a cura dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche © 2024 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Segnala un errore