Speciale V.I.A.
La diffusione sul territorio degli impianti che sfruttano fonti rinnovabili è in costante crescita anche a seguito delle politiche energetiche europee e nazionali che ne incentivano lo sviluppo.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI
di DAVIDE MARGUERETTAZ
Funzionario del Servizio valutazione ambientale.
Quando si sente parlare genericamente di tecnologie che sfruttano le fonti di energia cosiddette rinnovabili, nella mente delle persone probabilmente si formano immagini di impianti fotovoltaici ed eolici, sia perché nei loro tratti strutturali sono facilmente visualizzabili, sia perché protagonisti sempre più di svariati articoli e pubblicità. La loro diffusione sul territorio è in costante crescita anche a seguito delle politiche energetiche europee e nazionali che ne incentivano lo sviluppo. Inoltre, come si evince dalla lettura dell’articolo dedicato all’analisi statistica della VIA nella nostra Regione, si tratta di una tipologia di progetto che ha iniziato a comparire anche nel nostro territorio. Esempio di impianto fotovoltaico.In estrema sintesi un impianto fotovoltaico è costituito da più moduli fotovoltaici, a loro volta costituiti da “celle fotovoltaiche”, dentro le quali avviene il processo di trasformazione dell’energia del sole in elettricità. Un modulo fotovoltaico è quindi un dispositivo che permette di convertire l’energia solare in energia elettrica utilizzando la proprietà di alcuni materiali (quali il silicio) di produrre energia elettrica se irradiati dalla luce solare. Essi poi possono differenziarsi in varie tipologie anche a seconda del modo di installazione, incidendo in modo molto diverso sul territorio a seconda che siano inseriti sulla copertura di edifici (“integrati” o “parzialmente integrati”), oppure posati direttamente sul terreno. Un impianto eolico, invece, si basa su dispositivi in grado di convertire in energia elettrica l’energia cinetica posseduta dal vento.esempio di impianto eolico. In questo caso quindi è l’aria che entrando in contatto con le pale opportunamente sagomate di tale dispositivo, lo mette in rotazione generando energia meccanica,che viene poi convertita in energia elettrica.Anche in questo caso le tipologie dei suddetti impianti, per modalità di funzionamento, dimensione, possono variare notevolmente (es. si va dai parchi eolici che comprendono varie“torri” alte anche 100 metri e oltre, ad impianti microeolici usati da singole utenze).In entrambi i casi, trattandosi di impianti che convertono l’energia solare e l’energia eolica in produzione elettrica,risulta evidente che l’energia prodotta non comporta un consumo della risorsa, né vi è una sottrazione temporanea della stessa dall’ambiente(come avviene invece nel caso delle derivazioni ad uso idroelettrico) ma semplicemente l’intercettazione (vento e raggi solari) e lo sfruttamento a fini energetici della stessa.Tuttavia, sebbene presentino indubbi vantaggi in quanto producono“energia pulita”, la loro realizzazione non è totalmente a “costo zero”per l’ambiente.Non entrando nel merito dell’analisi costi/benefici in termini di produzione energetica e convenienza economica(tali parametri, infatti, risultano al momento pesantemente falsati dagli incentivi in atto), la costruzione dei suddetti impianti non può prescindere da un’attenta valutazione di impatto ambientale che prenda in considerazione il contesto territoriale nel quale essi vengono costruiti.Questo risulta evidente soprattutto per quegli impianti la cui finalità è di ottenere una rilevante produzione elettrica e che quindi necessitano di importanti occupazioni di terreno(es. impianti fotovoltaici installati sul suolo, che occupano vaste superfici di terreno, o impianti eolici costituiti da varie pale eoliche di notevole altezza).In effetti, oltre ad impatti “di cantiere”dovuti alla costruzione delle opere(scavi, trasporti, rumore, ecc.), la loro installazione richiede necessariamente un’attenta analisi di compatibilità con i vincoli ambientali presenti nelle aree nelle quali vengono inserite (es.vincoli paesaggistici, inedificabilità per frane, inondazioni, aree boscate, presenza di aree protette, ecc.) e con la pianificazione territoriale esistente.A titolo esemplificativo evidenzio alcune“criticità” che la realizzazione delle suddette opere può comportare:
• la sottrazione di ampie porzioni di terreno all’uso agricolo per l’installazione di impianti fotovoltaici (in alcune situazioni con l’abbandono di proposito dell’attività agricola per un più redditizio utilizzo del terreno, fenomeno già verificatosi in alcune regioni italiane);
• l’impatto acustico generato dalla rotazione delle pale eoliche;
• la minaccia che le pale eoliche possono costituire, in alcuni casi, per il passaggio dell’avifauna;
• per entrambe le tipologie di impianti la significativa trasformazione del paesaggio.
Essendo quindi vari gli aspetti ambientali intercettati dalla costruzione delle suddette opere, emerge la necessità che vengano effettuate puntuali valutazioni per verificarne la “sostenibilità ambientale” nelle singole situazioni, meglio se attraverso procedure che permettano un approccio “multidisciplinare” e congiunto da parte dei diversi soggetti competenti coinvolti, in particolare modo per gli impianti di dimensioni più rilevanti. La normativa regionale di Valutazione di Impatto Ambientale (la legge regionale 12/2009), infatti, prevede l’obbligo di attivazione di specifiche procedure (procedura di verifica di assoggettabilità, o procedura di VIA) nel caso di progetti di impianti fotovoltaici ed eolici con determinate caratteristiche, come illustrato nella tabella 1. Ritengo importante sottolineare che le soglie sopracitate sono più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa di VIA nazionale, essendo conformi alla nostra realtà regionale, e permettendo così un maggiore “controllo” anche degli impianti di dimensioni minori. Con l’esperienza maturata in questi ultimi anni dal Servizio valutazione ambientale, basandosi sulle domande di autorizzazione presentate, si può affermare che, al momento, il numero delle iniziative progettuali rientranti nelle sopracitate soglie risulta ancora piuttosto ridotto; inoltre, la maggiore parte degli interventi proposti hanno riguardato impianti fotovoltaici da realizzarsi sulla copertura di edifici esistenti, comportanti quindi un basso impatto ambientale.
Tuttavia vi sono state anche alcune iniziative progettuali più rilevanti, che hanno fatto emergere anche sul nostro territorio “criticità”, possibili fonti di “conflitti ambientali”. Le suddette problematiche, inoltre, sono state amplificate anche dalla mancanza di un’adeguata pianificazione settoriale che avrebbe dovuto regolamentare le iniziative imprenditoriali e determinare criteri uniformi di valutazione ambientale delle stesse (diversamente dalle derivazioni a scopo idroelettrico, per le quali esiste il Piano di Tutela delle Acque). L’esigenza sopracitata è stata avvertita su tutto il territorio nazionale (anche a fronte di speculazioni territoriali significative che hanno scatenato situazioni di conflitti ambientali), ed è anche per sanare questa mancanza che lo Stato è intervenuto emanando il Decreto interministeriale del 10 settembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010) contenente le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Fra le varie disposizioni e regolamentazioni del settore individuate nel Decreto, è stata demandata alle Regioni la facoltà di definire dei “criteri” per l’individuazione di “aree non idonee” sul proprio territorio per l’installazione di impianti derivanti da fonti rinnovabili. Pertanto, sulla base di questo indirizzo, la Regione ha approvato a sua volta le proprie “Linee guida” mediante la deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 5 gennaio 2011 avente ad oggetto: “Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)”, disponibili nel sito web regionale all’indirizzo: https://www.regione.vda.it/energia/autorizzazione_impianti_fonti_rinnovabili/default_i.asp.
tabella 1, procedure di cui alla L.R. 12/2009 previste per impianti eolici e fotovoltaici.Con le suddette “Linee guida” non è stata realizzata una mappatura del territorio regionale basata sul grado di vocazionalità dello stesso ad ospitare impianti fotovoltaici od eolici, ma sono invece stati definiti alcuni “criteri” generali di esclusione o limitazione all’installazione dei suddetti impianti (con valutazioni differenti a seconda della tipologia o delle dimensioni) in determinate tipologie di aree. L’Amministrazione regionale ha voluto quindi “regolamentare” la diffusione sul proprio territorio dei suddetti impianti, con l’intento di preservare quelle aree nelle quali la realizzazione di tali strutture non sarebbe compatibile con i vincoli ambientali e le destinazioni d’uso attualmente presenti. Le suddette “Linee guida” rappresentano pertanto uno strumento utile sia agli operatori del settore, sia alle Autorità preposte alla tutela ambientale e territoriale, fornendo al contempo criteri di valutazione e indicazioni per le scelte di progettazione. Sottolineo, in conclusione, che in una realtà territoriale montana come la nostra, con le sue peculiari caratteristiche orografiche, anche l’inserimento degli impianti fotovoltaici ed eolici, seppure con l’indubbio beneficio di produzione di energia senza “consumo di risorsa”, può comportare talora un costo ambientale, in particolare in termini paesaggistici e di occupazione di terreno, non sostenibile se non preventivamente valutato.
   
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