L'AMBIENTE COME RISORSA
La raccolta differenziata deve essere efficace: deve essere effettuata non tanto per perseguire il raggiungimento di una percentuale, la piĆ¹ elevata possibile, ma soprattutto per consentire una vera e propria valorizzazione dei rifiuti raccolti.
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
di Ines Mancuso
Introduzione
La corretta gestione dei rifiuti rappresenta oggi uno dei principali obiettivi che una società avanzata deve porsi per concorrere al benessere dei propri cittadini e per assicurare la salvaguardia dell'ambiente e garantirne la fruizione anche per le generazioni future.
L'aumento costante della produzione dei rifiuti, tipico fenomeno delle società industrializzate, e la crescita della loro pericolosità, conseguenza dell'evoluzione tecnologica, impongono la necessità di adottare misure coordinate fra loro, affinché:
- si riduca l'uso incontrollato delle materie prime e delle risorse naturali utilizzate per la produzione di energia, in quanto si tratta di beni scarsi e non rinnovabili;
- si adottino misure per ridurre nei processi produttivi e di consumo l'uso di sostanze pericolose che possono comportare la produzione di rifiuti pericolosi;
- si adottino misure per favorire la riduzione della produzione dei rifiuti e dei rifiuti da smaltire in discarica;
- si adottino misure per consentire la trasformazione dei rifiuti in beni sostitutivi, seppur in minima quantità ma in continua evoluzione, di materie prime e di materie o sostanze per la produzione di energia;
- si adottino misure finalizzate alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
In coerenza con tali principi l'Unione Europea, e di conseguenza l'Italia, hanno adottato normative di protezione ambientale coordinate fra loro, che hanno come finalità il controllo della gestione dei rifiuti in un'ottica sia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sia di risparmio delle risorse naturali.
In particolare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, nella parte IV (che costituisce la normativa italiana di recepimento delle direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti) fa ruotare tutto l'impianto normativo su tali concetti.
La gestione dei rifiuti deve quindi avvenire adottando tutte le misure volte a favorire in via prioritaria:
- il reimpiego e il riciclaggio;
- altre forme di recupero per ottenere materie prime;
- l'adozione di misure economiche e determinazioni di condizioni di appalto che favoriscano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione principale di rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia e solo in via residuale i rifiuti devono essere avviati ad attività di smaltimento.
Un corretta politica di gestione dei rifiuti deve, pertanto, concretizzarsi necessariamente attraverso tre azioni:
- il potenziamento ed il miglioramento delle raccolte differenziate;
- l'individuazione di un sistema coordinato di recupero e di smaltimento finale dei rifiuti che residuano dalle raccolte differenziate;
- l'adozione di misure volte, in ogni caso, alla riduzione della produzione dei rifiuti.
Il potenziamento ed il miglioramento delle raccolte differenziate rappresentano il primo livello di un'organizzazione della gestione dei rifiuti finalizzata al pieno raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione e della riduzione delle quantità da smaltire. Attraverso la raccolta differenziata, infatti, è possibile:
- avviare al riciclaggio una parte dei rifiuti ed avviarne un'altra alla valorizzazione in processi di produzione di materia prima e di energia;
- ridurre i quantitativi di rifiuti da avviare allo smaltimento in discarica, con un conseguente risparmio di carattere ambientale ed economico;
- concorrere alla riduzione del prelievo in natura delle materie prime scarse e non rinnovabili.
La raccolta differenziata deve però essere efficace: deve essere effettuata non tanto per perseguire il raggiungimento di una percentuale la più elevata possibile (e comunque solo nella logica di rispettare un obiettivo ancorché fissato da disposizioni legislative), ma soprattutto per consentire una vera e propria valorizzazione dei rifiuti raccolti, consentendo l'avvio certo ad operazioni di riciclo e recupero di materia o di energia.
L'individuazione di un sistema coordinato di recupero e di smaltimento finale dei rifiuti che residuano dalle raccolte differenziate deve rispettare alcune prerogative importanti ed ormai irrinunciabili, tenuto conto anche della sempre maggiore sensibilità verso la tutela dell'ambiente, oltreché all'attenzione che le amministrazioni pubbliche devono porre nel ricercare sistemi tecnologicamente avanzati, efficaci ma economicamente sostenibili.
Ciò anche in considerazione del fatto che tutti gli oneri della gestione dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento e al recupero finale, devono ormai essere posti a carico dei cittadini.
L'adozione di misure volte in ogni caso alla riduzione della produzione dei rifiuti. Tale azione, non ultima sicuramente per importanza, è quella che rappresenta il vero cambio di rotta rispetto ad un problema che sta diventando preoccupante e sempre più difficoltoso nella gestione, in considerazione anche delle nuove tipologie di rifiuti che sono emerse, soprattutto con l'avvento delle apparecchiature e gli apparati elettronici, negli ultimi 10 anni. È anche l'azione più difficoltosa da intraprendere perché deve coinvolgere in prima persona non solo i cittadini (soggetti su cui pesano generalmente gli obblighi delle raccolte differenziate), ma anche i soggetti produttori e commercializzatori di tali apparati, ai quali deve essere demandato il compito di individuare sistemi di gestione degli stessi che ne evitino la trasformazione in rifiuto.
Peraltro si ricorda che altre azioni finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti sono diventate ormai consuetudine e dimostrano un sempre maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti (ad esempio compostaggio domestico, attenzione nell'acquisto di beni con imballaggi inutili, una gestione più attenta dei rifiuti inerti derivanti da attività edili, ecc.).
Evoluzione storica della gestione dei rifiuti urbani in Valle d'Aosta
La Regione, ancor prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (normativa tecnica di attuazione del DPR 10 settembre 1985, n. 915), ha avviato azioni finalizzate all'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani fin dalla metà degli anni '70, individuando, agli inizi degli anni '80, il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in Valle d'Aosta, costituito da un unico centro regionale di trattamento (impianto di compattazione) con annesse discariche controllate.
Contestualmente al sistema di trattamento e smaltimento finale la Regione ha disciplinato con la legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 in merito alle modalità di organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, introducendo l'obbligo della raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto valorizzabile.
In vista dell'attivazione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, la Regione fornì ai Comuni nel 1986 disposizioni per la riorganizzazione dei sistemi di raccolta e trasporto dei rifiuti, al fine di rendere il più possibile uniforme sia la modalità di raccolta (basata sulla raccolta stradale e sull'avvio dei centri comunali di conferimento), sia per rendere compatibile la raccolta stessa con l'organizzazione del Centro finale di ricevimento dei rifiuti (tipologie di raccolte differenziate da attivare).
Con tali disposizioni vennero date altresì indicazioni per una prima aggregazione finalizzata ad individuare i Comuni che avrebbero dovuto gravitare sulle stazioni intermedie di trasferimento, la cui realizzazione era stata prevista dalla legge regionale n. 37/1982.
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6911, del 21 luglio 1989 (integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 9020, del 20 settembre 1989) costituì il primo documento di riorganizzazione e di sintesi di quanto già realizzato nella nostra Regione (individuazione del sistema di trattamento e smaltimento finale) e di attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 37/1982 e dalle disposizioni emanate dalla Giunta regionale nel 1986.
Con l'attivazione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, nel mese di settembre del 1989, la Regione ha disposto quindi la chiusura di tutte le discariche non controllate presenti sul territorio.
Tale operazione ha consentito di affrontare in modo radicale il problema della dispersione sul territorio di una miriade di discariche per rifiuti urbani, di varie dimensioni, e di procedere alla sistemazione finale e alla messa in sicurezza di tutti i siti interessati alla presenza di tali impianti, risolvendo un importante problema di natura igienico-sanitaria.
A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto Decreto Ronchi sui rifiuti), la Regione ha provveduto alla revisione del Piano regionale precedente. Con deliberazione n. 3188/XI, del 15 aprile 2003, il Consiglio regionale ha approvato il nuovo Piano regionale.
In coerenza, quindi, con le disposizioni comunitarie e nazionali intervenute, il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti ha disciplinato in merito alla riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani stabilendo:
- che il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico per le fasi di trattamento e smaltimento finale;
- che il territorio delle Comunità Montane e del Comune di Aosta costituiscono sotto bacini per le fasi di raccolta e di trasporto;
- individuando le conseguenti azioni amministrative e tecnico-operative per l'attuazione dei nuovi obiettivi.
La Regione ha, quindi, completato la sua azione di riorganizzazione attraverso l'emanazione della legge regionale 6 dicembre 2007, n. 31 con la quale ha ripreso gli obiettivi di riorganizzazione della gestione dei rifiuti urbani ed ha disciplinato gli aspetti amministrativi per l'attuazione della Pianificazione del 2003.
Gli obiettivi della politica regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani
La gestione delle raccolte differenziate
La corretta gestione dei rifiuti secondo i principi comunitari deve basarsi, in via prioritaria, sulla massima riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento.
L'azione più incisiva è rappresentata dalla raccolta differenziata, che deve essere rivolta sia alle frazioni da avviare a recupero, sia alle frazioni soggette a smaltimenti particolari (ad esempio rifiuti urbani pericolosi) azione da cui non si deve prescindere indipendentemente dalle modalità di trattamento finale dei rifiuti indifferenziati.
La raccolta differenziata è avviata in Regione sin dalla metà degli anni '80 in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 37/1982. Il miglioramento e il potenziamento della raccolta differenziata sono stati conseguiti attraverso sistematiche azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte agli utenti nonchè attraverso una completa riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani prima su base comunale e successivamente su base comprensoriale, oltreché attraverso una politica tariffaria per lo smaltimento finale volta a penalizzare i Comuni e/o i sotto ambiti territoriali che non raggiungevano gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabilita da provvedimenti della Giunta regionale, e a premiare quelli più virtuosi.
I risultati conseguiti alla fine del 2008, ancorché provvisori, indicano un raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata a livello regionale pari al 40%, con punte di eccellenza di oltre il 47% in alcuni sotto ambiti territoriali, e confermano un andamento costantemente crescente, coerente con gli obiettivi fissati dalla Regione.
A tale proposito la percentuale di effettiva valorizzazione dei rifiuti è di oltre il 90% rispetto alle frazioni raccolte in modo differenziato.
Tutti i rifiuti della raccolta differenziata valorizzabili sono conferiti obbligatoriamente da parte del soggetto incaricato della gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti presso gli impianti individuati dai Consorzi di filiera aderenti al CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) con cui la Regione ha sottoscritto apposite convenzioni.
I rifiuti non valorizzabili ma soggetti a smaltimento particolare in considerazione della loro pericolosità (ad esempio pile, batterie e farmaci) o vengono avviati a Consorzi nazionali (ad esempio COBAT per le batterie) o ad impianti autorizzati ai sensi delle normative vigenti.
Le iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti
Nonostante un incremento importante rilevato negli ultimi anni delle raccolte differenziate, si rileva comunque che la produzione dei rifiuti aumenta in termini percentuali in modo superiore rispetto a quanto è avviato in più al recupero, ma soprattutto la quantità dei rifiuti da avviare in via residuale allo smaltimento, rimane in linea di massima invariata.
Tale problema ha assunto in tutta l'Europa un livello importante, tanto da indurre l'Unione Europea ad assumere provvedimenti di tipo normativo che spostano l'attenzione e, di conseguenza, le azioni che gli Stati membri (e quindi le Regioni), devono assumere per contenere l'aumento della produzione dei rifiuti.
In tale contesto, così come già specificato nell'introduzione, la strategia di gestione dei rifiuti prevista dall'Unione Europea, nella gerarchia delle azioni da intraprendere, pone come priorità la prevenzione e la minimizzazione (quantità e pericolosità) della produzione dei rifiuti, interventi ai quali devono comunque necessariamente seguire attività di riutilizzo, recupero (di materia e di energia) e smaltimento sicuro.
Nonostante questa sia l'impostazio-ne comunitaria, la prevenzione e la minimizzazione sono tra le attività di gestione dei rifiuti meno diffuse. Ciò deriva principalmente dal fatto che le iniziative di prevenzione consistono in processi a lungo termine i cui risultati non sono percepibili con immediatezza e la loro efficacia deve essere, in ogni caso, associata alla riorganizzazione e al miglioramento delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento).
Il riferimento principale per l'individuazione delle azioni che in tale attività la Regione deve porre in atto è costituito dal VI Programma d'azione per l'ambiente approvato con la Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e della Commissione, documento che si fonda sui seguenti principi:
- principio "chi inquina paga";
- principio di precauzione;
- principio dell'azione preventiva;
- principio di riduzione dell'inqui-namento alla fonte.
Nell'attuazione di azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, inoltre, non si può prescindere dal coinvolgimento del mondo imprenditoriale e delle parti sociali anche attraverso accordi volontari.
A tale fine diventa strategico ricorrere ad una politica integrata dei prodotti (PPI) che integri le esigenze ambientali in tutto il ciclo dei prodotti stessi determinando una più ampia applicazione di processi e prodotti eco-compatibili.
Per quanto concerne le imprese, pertanto, saranno da favorire azioni volte ad acquisire il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e lo sviluppo di iniziative che invoglino le imprese a pubblicare rapporti ambientali.
Altro aspetto importante è legato alla funzione delle pubbliche amministrazioni nell'esecuzione di appalti che devono essere volti a favorire le acquisizioni e i lavori secondo logiche di protezione ambientale (così dette procedure "verdi").
Entrando nel merito delle misure di prevenzione della riduzione e della pericolosità dei rifiuti, le azioni che la Regione prevederà dovranno essere, altresì, integrate con le azioni previste a livello comunitario.
Gli strumenti in base ai quali la Regione individuerà in modo puntuale le azioni e ne concretizzerà l'attuazione saranno il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e i relativi programmi attuativi.
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