L'AMBIENTE COME RISORSA
L'adeguamento dei PRG alla disciplina urbanistico-territoriale regionale consiste nel tenere conto dei suoi numerosi principi prescrittivi.
ADEGUAMENTO DEI PRG
a cura di Chiara Gremo
Nus: attualmente l’unico Comune con la variante generale adeguata al PTP e alla L.R. 11/1998 approvata.I piani regolatori generali comunali (PRG) devono essere adeguati alle norme della legge urbanistica regionale (L.R. 11/1998) e alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), piano dalla duplice valenza di strumento di pianificazione urbanistica e di tutela e pianificazione paesaggistica che ha come riferimenti normativi le leggi 431/1985 (Legge Galasso) e 142/1990.
L'iter necessario per adeguare i PRG alle disposizioni della L.R. 11/1998 e del PTP, si articola in tre fasi principali: la formazione, l'adozione e l'approvazione. Nella formazione di una variante sostanziale generale il Comune elabora una bozza che definisce i criteri e i contenuti fondamentali della stessa. Tale bozza è sottoposta a valutazione di impatto ambientale in sede di conferenza di pianificazione - strumento di pianificazione concertata introdotta prima dell'adozione della variante per abbreviare i tempi di approvazione, secondo un'ottica di strategia inclusiva - a cui partecipano il sindaco del comune interessato e i responsabili di alcune strutture regionali. Tenendo conto dell'esito di tale conferenza il comune adotta il testo preliminare della variante, il quale può, nel pubblico interesse, essere oggetto di osservazioni durante il periodo di deposito di pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che può disporre in merito a relativi adeguamenti della variante e che successivamente ne adotta il testo definitivo. Tale testo è nuovamente valutato dalla conferenza di pianificazione e può essere approvato con o senza modificazioni dalla Giunta regionale, fatto salvo il diritto del comune di presentare ulteriori controdeduzioni, sulle quali la Giunta, infine, sentito il parere della conferenza, deve pronunciarsi in via definitiva.
L'adeguamento dei PRG alla disciplina urbanistico-territoriale regionale consiste nel tenere conto dei suoi numerosi principi prescrittivi, come in particolare:

- perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio, enunciato per la prima volta nella legislazione regionale dalla L.R. 11/1998, riservando all'agricoltura le buone terre coltivabili, garantendo la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali (…) primariamente tramite l'individuazione delle relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione e individuando le parti del territorio da destinare a nuova edificazione qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente. Pertanto la revisione dello strumento urbanistico costituisce un'importante occasione per pensare alla riqualificazione del territorio attraverso un disegno organico di pianificazione comunale riguardante il recupero di parti degradate o di edificazioni avvenute al di fuori di un progetto complessivo tramite interventi di valorizzazione dell'esistente senza però escludere l'inserimento di nuovi volumi edilizi;

- pianificare la zonizzazione solo dopo il confronto con gli ambiti inedificabili definiti dalla legge urbanistica, escludendo l'individuazione di nuove zone edificabili se ricomprese in aree sottoposte alla disciplina di cui sopra, ivi compresi gli ampliamenti di zona;

- confrontare le indicazioni emerse a livello comunale con quelle fornite dal PTP (indirizzi di sviluppo, indicazioni di tutela…), farle proprie o motivare l'eventuale scostamento, secondo un principio di reciproca interazione e arricchimento tra i differenti soggetti cui competono le scelte di tutela ed intervento (oggetto di concertazioni con le strutture regionali competenti), come auspicato nelle opzioni di fondo del piano. Sempre relativamente alle disposizioni del PTP, si ricorda che la bozza contiene uno studio di impatto ambientale e che il PTP medesimo fa presente che esso costituisce l'insieme organico delle determinazioni con le quali, in primo luogo, sono da confrontare i piani (…) assoggettati alla valutazione di impatto ambientale.

Attualmente, nonostante il termine di approvazione fosse fissato entro il 2005, solo un comune ha visto concludere l'iter di approvazione del piano e per altri 19 comuni sono in corso le fasi di adeguamento (cfr. grafico). Da ciò si desume che tale fase ha rappresentato per le amministrazioni locali un adempimento difficile da compiere. Per agevolare i comuni nell'iter di adeguamento l'Amministrazione regionale negli anni ha adottato differenti misure: l'istituzione di un Osservatorio per seguire le fasi di applicazione della L.R. 11/1998 e del PTP per aiutare i comuni a recepirne i contenuti, la definizione di un gruppo di lavoro per il coordinamento e l'indirizzo delle attività finalizzate allo sviluppo territoriale della Regione (Cabina di Regia del territorio), la predisposizione di un provvedimento attuativo relativo alle procedure di approvazione dei PRG e lo stanziamento di fondi per il potenziamento degli uffici preposti alla valutazione delle varianti generali.
Le cause dei ritardi dell'iter di adeguamento hanno, in parte, origini remote: il PTP ha incontrato difficoltà fin prima della sua adozione, considerato che gli enti locali hanno espresso disappunto per non essere stati coinvolti fin dall'inizio nell'elaborazione di tale piano. Ancora oggi, infatti, sebbene il PTP sia stato rivisto con la partecipazione di loro rappresentanti, un certo scetticismo nei suoi confronti è rimasto. Tali ritardi sono comunque causati anche da difficoltà di tipo operativo e tecnico (problemi nel reperire i dati, ritardi nelle consegne degli elaborati, incompletezza delle carte degli ambiti inedificabili…). Infine, confrontandoci con altre realtà, si può notare come siano sempre operazioni lente e difficili quelle di adeguamento degli strumenti locali a regole che valgono per un'area vasta e che possono entrare in conflitto con le scelte economiche rischiando così che la progettazione di parti di territorio prescinda da una visione organica di piano.
   
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