L'AMBIENTE COME RISORSA
Il 2009 rappresenterà un anno importante in questo ambito, perché a dieci anni dall'approvazione della legge regionale di VIA entrerà in vigore un nuovo testo di legge, più moderno, ed aggiornato alla luce delle nuove norme comunitarie e nazionali.
VALUTAZIONE AMBIENTALE PREVENTIVA
di Paolo Bagnod
Distribuzione percentuale dei progetti VIA presentati nel periodo 1991 – 2008.La normativa ambientale di prima generazione (prima degli anni '80) prevedeva semplicemente l'individuazione di limiti da rispettare, un elenco di azioni accettabili e non accettabili, e una punizione nel caso in cui le istruzioni fossero disattese. Era in pratica un'imposta-zione command and control incentrata soprattutto sui singoli processi. Solo negli anni '80 sono comparse le prime norme che miravano a prevenire il danno ambientale piuttosto che curarlo, agendo quindi in funzione preventiva, anziché curativa, per usare un gergo medico. L'attenzione viene ad essere focalizzata verso i sistemi piuttosto che verso i singoli processi, e le politiche di comando/governo sono integrate con la concertazione e la partecipazione.
Un primo esempio importante in questo senso è rappresentato dalla Direttiva 85/337/CEE, che a metà degli anni 80 ha introdotto nel panorama normativo europeo la VIA (valutazione di impatto ambientale) ossia un procedimento nel corso del quale colui che si propone di realizzare un progetto o opera valuta, nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, le possibili ricadute del suo progetto sull'ambiente, le eventuali mitigazioni, le alternative possibili. Questa Direttiva, cui negli anni '90 sono state apportate alcune modifiche minori, è stata recepita nella nostra Regione dopo pochi anni, nel 1991, con la Legge Regionale n. 6 del 4 marzo 1991 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). All'epoca della sua entrata in vigore si trattava di una norma altamente innovativa in campo nazionale, tanto più che imponeva (l'unica in Italia) una valutazione ambientale preventiva non solo sui progetti di opere, ma anche su alcuni strumenti di programmazione e pianificazione. La prova del fatto che tale scelta fosse una mossa vincente nel campo della tutela dell'ambiente è stata, a 10 anni di distanza dalla pubblicazione della norma regionale citata, la promulgazione, da parte della Comunità europea, di un'altra Direttiva, la 2001/42/CE, Concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Linea della seggiovia Maison Blanche a La Thuile (2008).Che cosa rappresenta tale norma in un'ottica di pianificazione e programmazione? Un'innovazione notevole. Ci si è, infatti, resi conto che la realizzazione di opere e progetti viene proposta solo a seguito della preesistenza delle condizioni per poterli costruire. Cave, discariche, edifici, sono realizzabili solo a condizione di essere inseriti nelle previsioni di piani di settore (quali il piano cave o il piano rifiuti appunto) o di strumenti di pianificazione urbanistica (piani regolatori comunali). In pratica la VIA sottopone a verifica di compatibilità ambientale un intervento che uno strumento di programmazione ad esso anteriore ha ritenuto accettabile. Non è pertanto logico che la compatibilità ambientale di tale strumento di programmazione non sia a sua volta esaminata a livello strategico (si parla infatti in questo caso non più di VIA, bensì di VAS, ossia valutazione ambientale strategica).
Il panorama normativo nazionale ha recepito soltanto nel 2006 tale Direttiva, con il Decreto legislativo 152/2006, recante norme in materia ambientale. Il decreto, sospeso a seguito dell'insediamento del Governo Prodi, è stato modificato e aggiornato mediante il Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).
Cosa succede ora nella nostra Regione? Vediamo di fare un quadro sufficientemente chiaro ed esaustivo.
Derivazione idroelettrica della Dora di Rhêmes (2007).La valutazione ambientale è normata da una legge regionale del 1999 (la n. 14 del 18 giugno 1999) che ha adeguato in modo marginale la precedente norma del 1991. Si tratta di un testo normativo ancora attuale nei propri principi per l'applicazione della VIA su progetti e opere (pur necessitando di alcuni aggiornamenti da apportare nei prossimi mesi), ma che risulta inadempiente per quanto invece concerne la VAS. Le verifiche effettuate a livello legislativo hanno, infatti, confermato che, in assenza di una norma regionale vigente in materia di VAS, il decreto legislativo nazionale è da intendersi in vigore anche nell'ambito della nostra Regione, fino a quando non verrà promulgata una norma regionale di recepimento su cui l'Assessorato territorio e ambiente sta lavorando.
Il 2009 rappresenterà quindi un anno importante in questo ambito, perché a dieci anni dall'approva-zione della legge regionale di VIA entrerà in vigore un nuovo testo di legge, più moderno, ed aggiornato alla luce delle nuove norme comunitarie e nazionali.
Il nuovo testo, come già citato, è in fase di elaborazione, tuttavia è possibile anticipare alcune delle novità che da esso saranno introdotte.
Innanzitutto è opportuno sottolineare che saranno previste due distinte procedure, la VIA e la VAS, ben differenziate tra loro.
Palificata della stazione di monte della seggiovia Maison Blanche a La Thuile (2008).La VIA è l'analisi ambientale preventiva alla realizzazione di progetti e opere, una procedura che, seppure soggetta a modifiche rispetto all'attuale, risulta di fatto ampiamente collaudata e consolidata in ambito regionale (vedi la tabella che illustra percentualmente le categorie di progetti e opere più frequentemente sottoposte alla procedura dal 1991 a tutto il 2008). Il progetto deve e dovrà essere affiancato da uno studio di impatto ambientale, che effettui un'analisi del contesto ambientale di riferimento, descriva il progetto, evidenzi i potenziali effetti dello stesso (o delle eventuali alternative) sull'ambiente e le misure di mitigazione previste. Sarà sempre prevista una fase di pubblicazione per consentire la partecipazione attiva, mediante la presentazione di osservazioni, a chiunque sia interessato dall'opera in esame. Viene inoltre introdotto l'obbligo del monitoraggio, il cui piano viene definito e presentato dal proponente, valutato ed approvato, e diventa uno strumento di controllo in fase di realizzazione dell'intervento e in fase operativa, consentendo di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
Scogliere lungo la pista forestale di Bois de Combes a Gignod (2008).La VAS invece è la procedura di valutazione strategica preventiva all'approvazione di piani e programmi. Tale valutazione, come sopra citato, già al momento applicata in ambito regionale in attuazione del decreto legislativo 4/2008, prevede importanti innovazioni rispetto a quanto accade con la VIA e con la valutazione ambientale di alcuni piani e programmi in vigore dal 1991 in Valle d'Aosta.
Le differenze sono molteplici, ma è possibile riassumere come segue le principali novità introdotte, rispetto alla norma regionale vigente.

- Viene ampliato l'elenco dei piani e programmi da sottoporre alla procedura, con l'obbligo di attivazione della stessa anche per la programmazione nell'ambito dei settori agricolo, forestale, della pesca, delle telecomunicazioni, turistico ecc. La nuova legge ricomprende quindi uno spettro di programmazione molto più completo rispetto alla norma attuale.

- In secondo luogo si tratta di una valutazione concertata, in quanto il proponente dovrà confrontarsi, fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma, con l'autorità competente, ossia con l'autorità cui compete il coordinamento della procedura di valutazione e l'elaborazione del parere finale. Insieme questi due attori individueranno quali sono gli altri soggetti competenti in materia ambientale (ossia pubbliche amministrazioni o enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma). Tutti costoro si confronteranno sin dalle prime fasi di elaborazione del piano o programma, con lo scopo specifico di concordare le grandi linee di azione del piano o programma, i contenuti del rapporto ambientale ad esso correlato, le previsioni di monitoraggio che in esso devono comparire. Solo dopo questo confronto preliminare si ultimerà la redazione del piano o programma e del rapporto ambientale, a cura del proponente, ed avrà luogo, come prevede la normativa sulla trasparenza amministrativa, la pubblicazione della bozza di piano e del rapporto ambientale, in modo da consentire un'adeguata partecipazione da parte del pubblico interessato, prima dell'emissione del parere di competenza.

- La terza sostanziale variante rispetto alla norma esistente nella nostra regione è data dall'obbligo di prevedere un piano di monitoraggio all'interno del rapporto ambientale. Da un punto di vista di redazione del rapporto, rispetto alla relazione di impatto ambientale prevista dalla LR 14/99, è probabilmente questo lo sforzo maggiore che viene richiesto al proponente e al professionista che si occuperà del lavoro. Non si tratta però di uno sforzo fine a se stesso e sterile, altra carta immolata all'altare della burocrazia…

Il vero problema della pianificazione e programmazione, infatti, al contrario di quanto accade per progetti di interventi e opere, è costituito dall'aspetto previsionale del lavoro. Mentre un intervento puntuale, sia esso una strada, un edificio, un impianto di risalita, è molto più che un'idea o un'ipotesi (tant'è che può essere descritto nel dettaglio e possono essere previsti costi, tempi, impatti, persino dettagliate simulazioni fotografiche di inserimento paesaggistico) un piano o programma si basa invece su previsioni, su ipotesi, che, per quanto ponderate, si fondano su presupposti teorici, su proiezioni che potrebbero cambiare nel giro di pochi anni. Un piano regolatore può essere giustamente basato su di un'analisi di andamento demografico in crescita, che presuppone una serie di interventi da parte dell'Ente pubblico per far fronte alle mutate esigenze, e può spingere il Comune a focalizzare la propria proposta di variante sull'incremento delle aree edificabili. Solo mediante un monitoraggio periodico è possibile verificare se tali previsioni hanno riscontro negli anni successivi, o se la situazione prevista risulta essere invece diversa. Qualora ciò dovesse verificarsi, occorrerà provvedere a una modifica in corso d'opera delle previsioni del piano, modifica che potrà fondarsi proprio sul monitoraggio effettuato. A regime, pertanto, l'introduzione di queste novità in campo della valutazione ambientale preliminare rappresenterà un atout per il proponente, e un utile strumento per tastare il polso della situazione nel proprio territorio anno dopo anno. Il monitoraggio dovrà quindi basarsi sulla verifica puntuale di alcuni indicatori significativi, monitorati periodicamente. Sarà opportuno, successivamente all'adozione del nuovo testo di legge regionale, concordare con gli ordini professionali e gli Enti Locali un set di indicatori comuni su cui basare le proprie analisi. Risulta tuttavia evidente che la scelta degli indicatori dovrà basarsi su parametri quali la significatività degli stessi, la valenza scientifica dei dati forniti, l'opportunità della scelta degli indicatori stessi (che dovranno sì essere significativi, senza tuttavia, nel limite del possibile, rappresentare un aggravio eccessivo in termini di tempi e di costi per il proponente).

Ci attende quindi un nuovo capitolo nella storia della valutazione ambientale, con l'obiettivo di rendere sempre più efficiente e opportuna un'efficace tutela preventiva dell'ambiente.
   
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