PIANO ARIA
Sono state recentemente approvate le modifiche alla legge regionale 27/05/1994 n. 20 relativa al rapporto tra il trasporto di merci su strada e il rispetto della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
REGOLE PER IL TRAFFICO PESANTE
di Ettore Bordon
Nella seduta consigliare del 9 novembre 2006 è stato approvato il disegno di legge n. 120 recante
“modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 (trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell’ambiente)”
.
Le modificazioni sono state apportate per meglio recepire gli obiettivi definiti dalla Convenzione per la protezione delle Alpi, stipulata a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo Protocollo in materia di trasporti approvato nel corso della VI Conferenza della Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
Quella per la protezione delle Alpi è una Convenzione quadro intesa a salvaguardare l'ecosistema naturale alpino e a promuovere lo sviluppo sostenibile in quest'area, armonizzando la tutela degli interessi economici con la salvaguardia di quelli ecologici e culturali degli Stati aderenti (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechetenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera).
La Convenzione, con i suoi protocolli, riconosce dunque le Alpi come spazio unitario, caratterizzato dall'insieme e dall'interdipendenza di natura, economia e cultura, le cui diverse specificità si traducono in un'identità che richiede una tutela sovranazionale.
Quest’area, inoltre, riveste una grandissima importanza strategica in quanto attraversata da grandi vie di comunicazione. Tra i protocolli della Convenzione assume dunque una valenza primaria quello sui trasporti che, ratificato anche dall’Unione Europea, persegue l’attuazione di una politica sostenibile dei flussi di traffico tesa a:
• ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora ed i loro habitat;
• contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche;
• limitare per quanto possibile l’impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali;
• garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;
• assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori;
• osservare i principi di precauzione, prevenzione e causalità.
Al fine di conformarsi a tale obiettivo e dunque prevenire il potenziale impatto generato dai flussi di traffico attraverso il nostro territorio con particolare attenzione alle emissioni in atmosfera, è stata modificata la legge regionale 27 maggio 1994 n. 20. Questa intenzione si palesa sin dal titolo della nuova legge
“Disposizioni in materia di trasporto di merci su strada per la sicurezza della circolazione, la salvaguardia della salute e dell’ambiente ed altre disposizioni per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici”
e si sostanzia all’art. 8 bis della stessa
“misure per il contenimento della produzione d’inquinanti atmosferici”
ove è sancito che la Regione definisce gli strumenti normativi, finanziari ed operativi necessari per ridurre, prevenire ed evitare gli effetti nocivi di tali impatti, in particolare:
• favorendo l’ammodernamento del parco dei veicoli immatricolati nel territorio regionale e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale;
• incentivando e potenziando l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;
• favorendo e promuovendo lo sviluppo dei trasporti su ferrovia;
• promuovendo la trasformazione degli impianti termici ancora ad impiego di gasolio in impianti ecocompatibili e migliorando il rendimento energetico in campo edilizio;
• potenziando le fonti di produzione energetica rinnovabili.
Altre importanti modifiche riguardano il Comitato di controllo del trasporto merci su strada, organo promotore di tutta la politica regionale in materia, che è rinominato
“Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali”
e che viene integrato, nella sua composizione, da due rappresentanti degli enti locali e dal direttore generale dell’ARPA.
Per quanto riguarda le competenze, la nuova legge attribuisce alla Regione non solo il consolidato compito di promuovere e coordinare le iniziative dirette a ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dai flussi di traffico sugli assi internazionali, ma anche quello di monitorare tali flussi.
Nella nuova legge, infatti, la Regione, oltre ad istituire adeguati dispositivi di controllo in accordo con le forze dell’ordine, dovrà:
• effettuare, in collaborazione con l’ANAS e le società concessionarie dei tratti autostradali e dei due trafori, il monitoraggio dei flussi di traffico e il controllo del loro impatto ambientale nonché studi sulle caratteristiche e le prospettive di sviluppo compatibile dei trasporti attraverso le Alpi;
• assicurare la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati sui transiti nonché la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi all’inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, rilevati mediante i sistemi e le apparecchiature allo scopo dislocati sul territorio regionale.
Di fondamentale importanza è, infine, l’art. 7 della nuova legge (
disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi di traffico
) che, nel pieno rispetto del principio comunitario in materia ambientale di prevenzione e precauzione, impone un nuovo approccio alle situazioni di emergenza.
Il Consiglio regionale, sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili e delle informazioni derivate dalle iniziative di monitoraggio, studio e controllo, ha il compito di definire, ogni due anni, la media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci autorizzata al passaggio attraverso i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo in modo da evitare che il transito attraverso la Valle d’Aosta raggiunga soglie di intensità incompatibili con le esigenze di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della sicurezza della circolazione. Inoltre, sempre in un’ottica preventiva, la Giunta regionale stabilisce, in accordo con le autorità territorialmente competenti del Piemonte, dell’Alta Savoia e del Cantone Vallese, le misure e gli interventi necessari ad evitare il superamento della media massima giornaliera.
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