Nella seduta del 7 dicembre 2006 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale in materia di elettrodotti. La necessità per la Regione di dotarsi di una propria legislazione in materia di elettrodotti si fonda principalmente sull’esigenza di fare ordine rispetto ad un quadro normativo che appare alquanto disorganico.
La costruzione e l’esercizio di elettrodotti risultano, infatti, tuttora disciplinati dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e dal relativo regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062. Successivamente, sono intervenute nella materia la legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica (n. 1643 del 1962, recante “Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche”), e le disposizioni in tema di privatizzazioni, tra le quali, in particolare, il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto la privatizzazione dell’IRI, dell’ENI, dell’INA e dell’ENEL.
Ad oggi, pertanto, accanto al r.d. 1775/1933 e al D.P.R. 1062/1968 esistono numerose altre disposizioni di settore, tra cui anche il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 luglio 2003, il quale, in attuazione di quanto stabilito dalla già citata legge 36/2001, fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete.
In considerazione del descritto quadro normativo statale, la presente legge regionale intende, quindi, dettare, nell’ambito delle competenze spettanti alla Regione, una disciplina organica e coerente, relativamente all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di elettrodotti, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale a tutela e salvaguardia dell’ambiente, nonché dei principi di semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
In particolare le finalità della legge stessa rispondono alle esigenze della tutela sanitaria della popolazione, della tutela della normativa urbanistica e di governo del territorio, della tutela dell’ambiente e della trasparenza dell’azione dell’amministrazione. In particolare le finalità sono individuate:
• nella tutela sanitaria della popolazione, nella prevenzione e nella salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti;
• nell’ordinato sviluppo, nella compatibilità paesaggistica e nella corretta localizzazione degli elettrodotti in conformità alla pianificazione territoriale e urbanistica locale;
• nella tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite l'individuazione di strumenti ed azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in conformità con la normativa statale vigente in materia;
• nell’informazione completa e tempestiva ai cittadini.