PIANO ARIA
Le onde radio, anche se non possono essere considerate “inquinanti”, possono avere effetti negativi sulla salute umana; anche per questo motivo si sta predisponendo un piano delle comunicazioni via etere.
IL PIANO DELLE ANTENNE
di Fulvio Bovet
Premessa
L’evoluzione tecnologica delle radiotelecomunicazioni e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione hanno inciso e stanno incidendo profondamente non solo nella società ma anche sul territorio.
Le comunicazioni per poter raggiungere i cittadini hanno necessità di infrastrutture e queste infrastrutture, per consentire di coprire il territorio in una regione montagnosa come la Valle d’Aosta, devono essere numerose e posizionate in punti strategici.
Normativa
Di questo fenomeno e dell’impatto che queste strutture hanno sul territorio si sono accorti gli amministratori ed il legislatore regionale che con la Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta (PTP).” (Art. 22) e Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, hanno inteso porre rimedio ad uno sviluppo casuale e frenetico delle infrastrutture prevedendo la necessità di una pianificazione del settore.
L’art. 32 della LR 11/1998 stabilisce due principi fondamentali:
1. La realizzazione degli impianti di telecomunicazione costituiti da antenne, tralicci, ripetitori, stazioni, postazioni e in genere da qualsiasi struttura per la telecomunicazione che impegni il territorio costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
2. Le Comunità montane, d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, formano piani preordinati:
A. ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi:
• sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone,
• sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate come meritevoli di tutela dal PTP;
• sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP;
• sulle aree naturali protette.
B. ad evitare la proliferazione degli impianti di telecomunicazione sul territorio;
C. a concentrare per quanto possibile gli impianti mediante l'associazione degli stessi sia quanto a localizzazione, sia quanto a strutture impiegate;
D. a localizzare gli impianti nel modo più idoneo;
E. a dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale degli impianti.
Questi due principi hanno quindi determinato la necessità che ogni intervento infrastrutturale fosse subordinato alla preventiva richiesta di una autorizzazione e che tali autorizzazioni dovessero essere rilasciate in un quadro di pianificazione del territorio.
Il quadro normativo è poi stato completato dalla LR 21 agosto 2000, n. 31, “Disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni”, che ha tra l’altro disciplinato le procedure per il rilascio della autorizzazione.
La LR 31/2000 è poi stata abrogata e sostituita dalla LR 4 novembre 2005, n. 25. “Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”.
Pianificazione
A partire dall’anno 2000 le Comunità montane ed il Comune di Aosta hanno quindi avviato le procedure per poter dare attuazione alle disposizioni di legge. Nel caso dei Comuni appartenenti alle Comunità montane queste procedure dovevano in primo luogo porre le condizioni amministrative necessarie all’esercizio associato di queste attività e quindi attraverso apposite convenzioni i Comuni hanno affidato alle rispettive Comunità montane l’esercizio di tali funzioni, nel caso invece del Comune di Aosta lo stesso ha provveduto a predisporre il proprio piano.
Nell’anno 2003 le Comunità montane al fine di razionalizzare in termini organizzativi ed economici la gestione della funzione connessa alle radiotelecomunicazioni ed in considerazione del carattere sovra-territoriale della pianificazione hanno costituito i Servizi associati che raggruppano attorno ad un polo bassa valle le quattro Comunità montane: Mont Rose, Walser, Monte Cervino ed Evançon, ed attorno al polo dell’alta valle le Comunità montane: Grand Combin, Mont Emilius, Grand Paradis e Valdigne Mont Blanc.
Dopo i primi anni in cui sono state avviate le fasi preliminari alla pianificazione consistenti per la parte amministrativa nell’avvio dell’accordo di programma previsto dall’art. 32 della LR 11/1998 tra Comuni e Comunità montana e per la parte dei gestori di impianti di rediotelecomunicazioni nell’obbligo di presentare alle Comunità montane il proprio progetto di rete, si è pervenuti ad una prima ipotesi di pianificazione che rappresenta una sintesi dei progetti di rete presentati dai gestori ed un tentativo di prima razionalizzazione.
Questo primo piano deriva pertanto da valutazioni esclusivamente radioelettriche ovvero è il primo passo verso l’attuazione di alcuni di quei principi fissati dalla legge cioè vuole:
1. evitare la proliferazione degli impianti di telecomunicazione sul territorio;
2. concentrare per quanto possibile gli impianti mediante l'associazione degli stessi sia quanto a localizzazione, sia quanto a strutture impiegate;
3. localizzare gli impianti nel modo più idoneo.
Terminata questa prima fase che ha evidenziato una serie di criticità e potendo contare sui correttivi apportati dalla nuova legge 25/2005, si sta ora procedendo con la seconda fase che comporta la predisposizione della pianificazione del settore che deve obbligatoriamente confrontarsi ed integrarsi con l’azione di adeguamento dei piani regolatori comunali in atto ed in particolare appoggiarsi sulla analisi realizzate in questo ambito.
Concretamente quindi questa prima bozza viene calata sul territorio al fine di verificare che le scelte dettate dalle esigenze di copertura del territorio che determinano l’individuazione dei punti strategici (siti e postazioni) non determino pregiudizi:
• sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone,
• sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate come meritevoli di tutela dal PTP;
• sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP;
• sulle aree naturali protette.
Questo confronto avviene mediante un percorso in cui sono coinvolti in primo luogo il Consiglio comunale che ha competenza in materia di pianificazione territoriale, tutti gli enti pubblici che hanno competenze di settore tra cui la Regione (urbanistica, paesaggio e beni culturali, tutela del territorio ecc.), l’ARPA, nonché l’Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d’Aosta che rappresenta il Ministero delle comunicazioni, gli operatori. I cittadini infine possono partecipare a loro volta formulando le osservazioni nella fase di pubblicazione del piano che precede l’approvazione definitiva che avviene con decreto del Presidente della Regione.
Le verifiche che vengono realizzate in questa seconda fase si basano sulle seguenti cartografie:
1. carta della zonizzazione del PRG;
2. la carta di analisi dei valori naturalistici,
3. la carta dei vincoli paesaggistici-ambientali,
4. le carte degli ambiti inedificabili:
• Aree Boscate – art. 33 della legge regionale n. 11 del 1998.
• Aree Boscate concertate con il Servizio Tutela Beni Culturali – art. 33 della legge regionale n. 11 del 1998.
• Zone umide e laghi - art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998.
• Classificazione terreni sedi di frane - art. 35 della legge regionale n. 11 del 1998.
• Disciplina d’uso dei terreni a rischio di inondazione - art. 36 della legge regionale n. 11 del 1998.
• Classificazione dei terreni soggetti a rischio valanghe o slavine - art. 37 della legge regionale n. 11 del 1998.
Le valutazioni sull’incidenza del piano sono contenute in una relazione predisposta sulle base delle linee definite dalla deliberazione dalla Giunta regionale n. 418, del 15 febbraio 1999 e sono articolate in una prima parte di analisi ambientale (ambiente geomorfologico, geologico e idrogeologico; ambiente agro-silvo-pastorale, ambiente faunistico; ambiente antropico, paesaggio e beni culturali) e in una seconda parte di progetto di piano in cui si descrivono le scelte previste, le motivazioni, le modalità attuative e le eventuali alternative, le modificazioni qualitative e quantitative indotte e le misure di mitigazione.
Alla fine il piano è costituito da:
• carta generale dei siti per Comunità montana in scala 1:50.000 e 1:25000;
• cartografia su base della carta tecnica 1:5000, concernente l’individuazione dei siti per Comune;
• cartografia su base catastale 1:1.000 con individuazione dei mappali interessati;
• estratto di PRG relativo alla situazione vigente e estratto PRG relativo alla situazione prevista in variante;
• disciplina urbanistico-edilizia applicabile nei siti e al di fuori dei medesimi;
• relazione tecnica descrittiva.
Conclusioni
Come si può immaginare questo percorso non è semplice tenendo conto anche che non si tratta di pianificare ex-novo un territorio ma di razionalizzare una situazione esistente in cui le esigenze ambientali e territoriali devono trovare un giusto ed inevitabile compromesso con le esigenze dei cittadini, quelle degli operatori, con la necessità di garantire i servizi in continua evoluzione e gli investimenti che si rendono necessari.
È una operazione che non può realizzarsi in poco tempo e che deve avvenire per gradi, infatti la pianificazione per parti è necessaria a risolvere i problemi connessi ad alcuni nodi principali poiché, trattandosi di una rete, lo spostamento di un punto trascina con sé lo spostamento o adattamento della rete stessa.
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