Cure transfrontaliere

Temporaneo soggiorno in Unione Europea

Durante un soggiorno in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia, che per gli assistiti italiani si trova sul retro della Tessera Sanitaria, consente di ottenere gratuitamente cure urgenti o medicalmente necessarie. Inoltre, se il possessore è cittadino UE, l’assicurazione vale anche in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera.

Per chi possiede una TEAM in corso di validità, non sono necessarie formalità per ottenere il diritto all’assistenza in forma diretta: per usufruire delle cure sarà sufficiente esibire la tessera. Alla persona bisognosa di cure urgenti o comunque necessarie sarà garantito lo stesso trattamento previsto dalla normativa locale per i cittadini di quel Paese. Se per esempio sono previsti ticket sanitari, il possessore di TEAM sarà tenuto a pagarli. Non è prevsto alcun rimborso per questo tipo di spesa.

La TEAM può essere esibita negli ospedali riconosciuti dalla sanità pubblica del Paese di soggiorno; qualora non fosse accettata, si può chiedere il rimborso della spesa sostenuta alla cassa mutua territorialmente competente, oppure nella propria ASL di residenza.

Il Ministero della Salute offre informazioni esaustive ed aggiornate per una moltitudine di Paesi, a seconda della tipologia di soggiorno, attraverso l’applicazione Se parto per….

In Valle d’Aosta, l’ufficio preposto alla gestione delle iscrizioni al Servizio Sanitario è l’Ufficio scelta e Revoca dell’Azienda USL per il distretto 2 (Aosta). In alternativa, è possibile fare riferimento alle segreterie del distretto territorialmente competente.

 

 

Trasferimenti per cure programmate

La direttiva 2011/24/UE relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recepita con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, sancisce il diritto a recarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza per curarsi ed ottenere, al proprio rientro, il rimborso delle spese sostenute (fino al tetto massimo della tariffa regionale per la corrispondente prestazione).

Fino alla definizione delle prestazioni per le quali è necessaria un'autorizzazione preventiva, è necessario rivolgersi all'Azienda USL della Valle d'Aosta per ottenere l'autorizzazione a recarsi all'estero per ottenere cure:

  • che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte; oppure
  • che richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale.

 

"In ogni caso, la persona che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso [ai sensi del D.Lgs. 38/2014], presenta apposita domanda [all'Azienda USL della Valle d'Aosta], affinché sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva." (D.Lgs 38/2014)

Il Decreto è entrato in vigore il 5 aprile 2014.

Rimangono validi gli istituti già esistenti, come il diritto a ricevere le cure che si rendono necessarie durante un soggiorno breve in un altro Paese dell'Unione Europea, per mezzo della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).

(vedi sotto)

Per ulteriori informazioni, si rimanda al portale dedicato del Ministero della Salute:

Logo del Punto di contatto nazionale per la sanità transfrontaliera

 

Si riportano di seguito i tariffari regionali per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali, con le relative deliberazioni di approvazione, e la modulistica per le richieste di autorizzazione e di rimborso delle spese sostenute.

 

Assistenza sanitaria in Unione Europea e nei Paesi in convenzione

I cittadini italiani che si spostano nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati in convenzione, per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri un documento che attesti il diritto a godere delle prestazioni sanitarie.

L’attestato viene rilasciato dalla ASL di residenza e permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato. Nulla è dovuto se non l’eventuale compartecipazione alla spesa prevista dalla legislazione locale.

A seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a seconda di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.

In particolare sono previsti:

  • diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora, per mezzo della Tessera Europea di Assicurazione Malattia, in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni. Il diritto alla gratuità per l’utente è stabilito dal medico che lo prende in carico, con criteri clinici di necessità;
  • assistenza sanitaria completa per mezzo dell’attestato di diritto S1 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato e al pensionato che trasferisce la residenza in un altro Paese, così come ai loro familiari;
  • assistenza altamente specializzata per mezzo dell’attestato di diritto S2 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione), limitatamente alla prestazione autorizzata da apposita commissione;
  • assistenza medica può essere prevista dalle singole convenzioni.

 

 

Soggiorno prolungato in UE (più di 30 giorni)

Qualora si progettasse un soggiorno in un altro Paese dell’Unione Europea della durata superiore a 30 giorni, è necessario comunicarlo all’Ufficio USL territorialmente competente per la scelta e revoca del medico. L’assistenza del medico di medicina generale (o del pediatra di libera scelta) verrà sospesa. L’assistenza potrà essere ripristinata notificando il rientro all’USL.

In base al motivo del soggiorno, potrebbe essere possibile attivare l’assistenza medica completa nel Paese di accoglienza, mediante l’emissione di un attestato di diritto S1. In particolare, è prevista l’assistenza sanitaria completa dietro presentazione dell’attestato S1 per il cittadino UE domiciliato all’estero per motivi di lavoro, per il pensionato residente all’estero e per i loro familiari a carico.

Ulteriori dettagli e riferimenti normativi sono disponibili sul sito del Ministero della Salute, attraverso l’applicazione Se parto per….

 

 

Soggiorno negli Stati in convenzione

L’Italia ha stipulato accordi con un certo numero di Paesi extra-UE.

Per i dettagli e le informazioni più aggiornate, consultare l’applicazione Se parto per… a cura del Ministero della Salute.

 

 

Per chi non possiede la TEAM

Per verificare la propria iscrizione al SSN e il proprio diritto all’ottenimento della TEAM, è necessario contattare l’ufficio del distretto USL territorialmente competente per la scelta e revoca del medico.

 

 

Trasferimenti all’estero per cure di altissima specializzazione

L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare domanda al Centro di Riferimento Regionale,  rappresentato in Valle d'Aosta dall’Azienda USL. Le domande vanno presentate all'Ufficio Relazioni Internazionali, che ha sede ad Aosta in Via Guido Rey n. 5 - 2° piano, telefono 0165/544856 - Email:  rit@ausl.vda.it.

In caso di esito positivo, potrà essere rilasciato un attestato di diritto S2 per la fruizione dell’assistenza in forma diretta. 

Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere comunque preventivamente autorizzate dall’USL. Deve quindi essere presentata una domanda di autorizzazione per ogni trasferimento.

Per informazioni più approfondite, si rimanda alla pagina dedicata sul sito web del Ministero della Salute.

 

 

Soggiorno negli Stati extra UE non in convenzione

I cittadini italiani che svolgono attività lavorativa in Paesi al di fuori dell’Unione Europea in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, i titolari di borse di studio presso Università o fondazioni, i familiari che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi, possono usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta  anticipando  le spese e chiedendone successivamente il rimborso.

Prima di partire, è necessario richiedere alla ASL di appartenenza l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n. 618.

La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.

La durata dell’attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.

Per ottenere il certificato è necessario presentarsi con apposita dichiarazione del datore di lavoro all'Ufficio Relazioni Internazionali, che ha sede ad Aosta in Via Guido Rey n. 5 - 2° piano, telefono 0165/544856  Email: rit@ausl.vda.it

Nessuna forma di rimborso è prevista per le spese sanitarie, neppure quelle che rivestono carattere di urgenza, sostenute da cittadini che si trovano nei Paesi extra UE non in convenzione per motivi diversi dal lavoro (turismo, studio, ecc.).

 

 

Accordo 11 MAGGIO 2022 (REP. ATTI N. 78/CSR)
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Regole e
procedure per la compensazione della mobilità sanitaria internazionale in merito alla fatturazione
e corretta imputazione delle prestazioni erogate per assistenza sanitaria nella UE e nei Paesi in cui
vigono Convenzioni bilaterali”, sancito in data 11 maggio 2022 (Rep. Atti n. 78/CSR);
tra ilGoverno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Regole e procedure per la compensazione della mobilità sanitaria internazionale in merito alla fatturazione e corretta imputazione delle prestazioni erogate per assistenza sanitaria nella UE e nei Paesi in cuivigono Convenzioni bilaterali”

In data 11 maggio 2022,  Rep. Atti n. 78/CSR, è stato approvato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.P.R. 24 novembre 2017, n. 224, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Regole e procedure per la compensazione della mobilità sanitaria internazionale in merito alla fatturazione e corretta imputazione delle prestazioni erogate per assistenza sanitaria nella UE e nei Paesi in cui vigono Convenzioni bilaterali”.

Tale accordo, esito dell’attività del gruppo interistituzionale Ministero della Salute-Regioni, raccoglie in un unico strumento operativo regole e procedure per la fatturazione delle prestazioni sanitarie erogate in mobilità sanitaria internazionale ai sensi dei Regolamenti comunitari di Sicurezza sociale, in particolare il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, delle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 recante “Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero”, individuandone le relative competenze fra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome, anche al fine dell’attribuzione dei rispettivi costi e ricavi da operare in sede di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del SSN.

Principio fondante di tale accordo è che il cittadino europeo gode del diritto di libera circolazione all'interno dei Paesi della UE; affinchè possa esercitare questo diritto è necessario che anche la sua salute sia tutelata dai rispettivi sistemi di sicurezza sociale. A tal fine debbono essere assicurate le prestazioni sanitarie in un altro Paese della UE alle stesse condizioni e con pari trattamento rispetto ai cittadini di quel Paese.

 L'Accordo è stato integralmente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1295 in data 31 ottobre 2022.

 

Riferimenti:

 



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