FAMIGLIA: art.13 - legge regionale 23/2010

Art. 13 - Contributi per l'inclusione sociale

I contributi sono concessi per un periodo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui i servizi sociali territoriali segnalino alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica che il richiedente abbia rifiutato altre soluzioni propostegli, alternative rispetto all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo. La struttura regionale competente in materia di assistenza economica eroga, nell'ambito del percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 23 del 23 luglio 2010, contributi a favore di nuclei familiari residente nel territorio regionale che dispongono di una situazione economica inferiore all'importo di cui all'articolo 5 della sopra citata legge.


 

REQUISITI  

I nuclei familiari, residenti sul territorio regionale, che si trovano in una situazione economica inferiore all’importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale stabilita con provvedimento dirigenziale e rivalutata annualmente, di cui all’art. 5 della l.r.23/2010.

I contributi sono concessi per un periodo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le assistenti sociali competenti per territorio corredata da:

- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo richiedente, attestante l'Indicatore della Situazione Economica    Equivalente, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2013, n.159; 

- attestazione di ISEE dei genitori e dei figli di tutti i componenti il nucleo richiedente. Qualora non siano residenti in Italia documentazione reddituale e finanziaria;

- piano assistenziale individualizzato di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), a cura dall’assistente sociale competente per territorio.

SCADENZA 

Non esiste un termine. La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell'anno.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE  

- assistenti sociali regionali competenti per territorio;
- assistenti sociali del comune di Aosta per le persone ivi residenti di età superiore ai 65 anni. 

RICHIESTA INFORMAZIONI

Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Dipartimento sanità, salute e politiche sociali

Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati

Ufficio assistenza economica

Loc. La Maladière, 12 - 11020 Saint-Christophe

Telefono : 0165/527103 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì  al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Referente Franzini Milena  e-mail: m.franzini@regione.vda.it 

 



 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 



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