La legge 12/2008 prevede che la Regione:
a)
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individui i siti minerari dismessi o in fase di dismissione e ne studi le caratteristiche strutturali ed ambientali;
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b)
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recuperi e conservi, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, con particolare riferimento a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;
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c)
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recuperi e conservi in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
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d)
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protegga e conservi gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;
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e)
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protegga e conservi le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;
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f)
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promuova e sostenga le attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
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g)
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promuova, sostenga e sviluppi, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;
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h)
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indirizzi, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;
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i)
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individui gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti minerari dismessi;
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j)
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indirizzi e coordini gli interventi sui siti minerari dismessi di competenza degli enti locali.
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