Art. 42 del Dlgs 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Provvedimenti Commissario delegato OCDPC n.143/2014
Interventi straordinari e di emergenza Art. 42 Dlgs n. 33/2013
Interventi eseguiti in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Dlgs 36 del 31.03.2023
Protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in somma urgenza.