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Conto Energia
Il nuovo conto energia
Con il DM Attività Produttive 28 luglio 2005, il successivo DM Attività Produttive 6 febbraio 2006 e il DM Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, è iniziata anche in Italia l'esperienza del “conto energia”, un nuovo incentivo per il solare fotovoltaico. Mentre con l'espressione incentivazione “in conto capitale” si intende la corresponsione di un contributo per la realizzazione di un impianto, con l'espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l'elettricità prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore. Col nuovo decreto si punta quindi a valorizzare la produzione di energia e l'effettivo utilizzo dell'impianto. Rispetto alla prima versione del decreto (decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), quello attuale presenta sostanziali miglioramenti, snellimenti burocratici e nuove tariffe incentivanti che privilegiano: · i sistemi fotovoltaici i cui pannelli siano integrati architettonicamente sulle superfici esterne degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario che consentano un minor utilizzo del suolo · quelli di taglia medio piccola rispetto agli impianti di potenza (di grande dimensione), i cui costi a kW di picco sono più elevati. Le tariffe incentivanti saranno riconosciute fino a quando la potenza cumulata di tutti gli impianti, che le otterranno ai sensi del citato decreto, avrà raggiunto il limite massimo, stabilito in 1200 MW. Il soggetto attuatore, cioè il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gsel.it), comunicherà sul proprio sito internet la data in cui verrà raggiunto il limite dei 1200 MW. Anche quando sarà raggiunto il limite di 1200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti realizzati da privati che entreranno in esercizio entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici.
I soggetti che possono usufruirne sono:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.
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tra 1 e 3 kWp.
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tra 3 e 20 kWp.
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oltre i 20 kWp.
Guida al Conto Energia - marzo 2009
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