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Comunicazione del 15/12/2000:
Ai Sindaci dei Comuni della Regione
Loro Sedi
Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione
Loro Sedi
Al Presidente del BIM
16 Piazza Narbonne
11100 Aosta AO
Ai Presidenti dei Consorzi della
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Loro Sedi
e, p.c.
Al Presidente della CO.RE.CO.
Sede
Al Presidente del Consiglio permanente
degli Enti locali
P.zza Narbonne 16
11100 Aosta AO
OGGETTO: Bilancio di previsione esercizi finanziari 2001/2003.
Si comunica che il Consiglio Regionale, nella seduta del 28 novembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 103 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta legge finanziaria per gli anni 2001/2003".
In materia di finanza locale, il disegno di legge, attualmente all'esame dell'organo di controllo, all'art. 4:
1) determina, per l'anno 2001, in lire 321.651,5 milioni l'importo complessivo da destinare alla finanza locale, così ripartito ai sensi dell'art. 5 della l. r. 48/95:
a) trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione: lire 160.825,7 milioni;
b) interventi per programmi di investimento: lire 64.330.3 milioni;
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: lire 96.495.5 milioni;
2) stabilisce che, per l'anno 2001, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui alla precedente lettera a) siano così destinate:
a) per lire 8.600 milioni per il finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'art. 6, comma 2 bis della legge regionale 41/1997, inserito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10;
b) per lire 128.907,7 milioni, al finanziamento dei Comuni e per £ 23.318 milioni al finanziamento delle Comunità montane.
Si evidenzia altresì che, a partire dall'esercizio finanziario 2001, avrà piena applicazione la nuova normativa regionale in materia di contabilità per gli EE.LL., rappresentata dalla legge regionale 40/97, dal regolamento regionale 1/99 e completata dai regolamenti di contabilità adottati dagli EE.LL.
Si coglie l'occasione per evidenziare che la Giunta Regionale ha provveduto di recente ad approvare due provvedimenti di notevole rilevanza per gli enti locali.
La prima deliberazione, n. 3715 del 6 novembre 2000 ad oggetto "Prima attuazione delle disposizioni del titolo IV del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta" e autorizzazione alla modifica della forma grafica del quadro generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane" ha provveduto a stabilire le prime modalità di applicazione del titolo IV del r. r. 1/99, ed ha previsto altresì la possibilità di derogare alla forma grafica del quadro generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica.
La seconda deliberazione, n. 4199 del 2 dicembre 2000 ad oggetto "Modificazioni della D.G.R. N. 2369 del 12.07.1999 ("Approvazione dei modelli contabili previsti dall'art. 73 del Reg. Reg. 1/99 per la gestione finanziaria e contabile degli Enti locali della Valle d'Aosta"). Riapprovazione dell'allegato "A", approvazione di un nuovo allegato "B" e di un nuovo allegato "C", nonché definizione delle modalità di realizzazione della contabilità separata ai fini dell' IVA" ha modificato l'allegato "B", della deliberazione di Giunta regionale n. 2369 del 12 luglio 1999, riguardante la codificazione di bilancio per le Comunità Montane e le Associazioni di Comuni e ha previsto, in uno specifico nuovo allegato "C", la definitiva codificazione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. Tale provvedimento ha altresì definito le modalità con cui realizzare la contabilità separata ai fini dell' IVA .
Tali deliberazioni, verranno inviate, contestualmente alla presente, tramite posta elettronica, o per gli enti locali che ne sono sprovvisti, via fax; la deliberazione n. 4199 verrà altresì pubblicata al più presto sul B.U.R.
In merito alla predisposizione dei documenti contabili si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica predisposta dal Servizio finanziario, contabile e di controllo sugli atti del Dipartimento enti locali.
Si evidenzia comunque che nella predisposizione del bilancio per il triennio 2001/2003 non sarà richiesta la compilazione delle colonne "Accertamenti / impegni ultimo esercizio chiuso" e "Previsioni definitive esercizio in corso" in quanto tale compilazione non é possibile, trattandosi di un diverso sistema contabile.
Distinti saluti.
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dino VIERIN)
TV/lp
NOTA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
1. Bilancio di previsione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 40/97, il bilancio di previsione finanziario deve essere approvato entro il 31 dicembre ed è documento autorizzatorio per il triennio successivo; il bilancio annuale risulta ormai rappresentato dal primo anno del bilancio pluriennale.
2. Relazione previsionale e programmatica.
L'art 9 della L.R. 48/95, come modificato dall'art. 4 della L.R. 40/97, stabilisce che al bilancio di previsione sia allegata la relazione previsionale e programmatica. La relazione per la parte spesa è redatta per programmi, che sono un insieme coordinato di attività, finalizzato al conseguimento di specifici obiettivi, ed eventualmente per progetti che costituiscono una specificazione del programma.
Si evidenzia che i modelli della relazione previsionale e programmatica non sono mutati rispetto a quelli già in vigore.
La Relazione Previsionale e Programmatica si configura nella nuova disciplina contabile come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette una diversa leggibilità del bilancio (art. 6, comma 7, reg. reg. 1/99), costituisce elemento per la predisposizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 reg. reg. 1/99) ed è altresì base per l'articolazione dei progetti in centri di costi attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 reg. reg. 1/99). La Relazione Previsionale Programmatica è altresì un atto per il quale è previsto l'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità da parte della CO.RE.CO.
3. Allegati al bilancio di previsione.
La disciplina degli allegati al bilancio è disciplinata dall'art. 9 del reg. reg. 1/99.
In particolare per quanto concerne la lettera c) dell'art. 9 si rammenta che l'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n° 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione". Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a
confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell'approvazione del bilancio. Tale deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73, come modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40.
4. Avanzo di amministrazione.
Per l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione in bilancio, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 commi 4 e 5 del Reg. Reg. 1/99.
5. Vincolo di bilancio.
Si coglie altresì l'occasione per rammentare che dall'esercizio finanziario 2000 è stato eliminato il vincolo di bilancio sui trasferimenti regionali per le spese di investimento, previsto precedentemente dall'art. 28 della L.R. 48/95 ora abrogato.
6. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.
La disciplina contenuta nell'art. 4 del regolamento regionale 1/99 prevede l'esercizio provvisorio automatico dalla data di approvazione del bilancio e per il periodo di quattro mesi.
7. Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 "Legge regionale in materia di lavori pubblici".
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 12/1996 (come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29) gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche devono fare carico allo specifico intervento nello stanziamento in cui sono previsti i lavori.
Si sottolinea inoltre che l'art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità Montane della Regione, che "le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale". Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica .
8. Legge regionale 23 dicembre 1994 n. 78 "Indennità degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta".
Si rammenta che le deliberazioni relative alle indennità di cui agli artt. 2,3,4,5,6 e 7 della citata legge regionale n. 78 del 1994 (come modificata dalla l.r. 19 maggio 1995, n° 17) devono essere adottate dai competenti organi assembleari con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e che le stesse devono essere deliberate "annualmente e contestualmente" all'approvazione del bilancio di previsione, anche se non modificate rispetto a quelle stabilite per l'esercizio 2000, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale in questione.
Si sottolinea che le suddette indennità non possono essere modificate in corso d'anno, neppure in occasione di elezioni.
Si rammenta, inoltre, che la deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73, come modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40.
9. Contributo ordinario dello Stato per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al Comune.
Nessuna comunicazione è ancora pervenuta in merito all'importo relativo; si suggerisce pertanto di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo dell'anno 2000.
10. Certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2001.
In relazione al fatto che il bilancio di previsione degli enti locali valdostani si discosta sensibilmente dalla struttura del bilancio prevista dal decreto legislativo 77/95, il Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile sta verificando con il Ministero dell'Interno una nuova tipologia di modelli, che verranno resi noti non appena disponibili. Qualora la trasmissione del bilancio venga effettuata precedentemente alla definizione delle nuove modalità di certificazione, i certificati stessi potranno essere inviati al controllo successivamente.
11. Oneri di urbanizzazione.
Si evidenzia che l'art. 71 della l. r. 11/98, diversamente da quanto stabilito dall'art. 12 della l. n. 10/77, non prevede più l'obbligo di mantenere un conto vincolato separato per la gestione degli oneri di urbanizzazione.
L'entrata derivante da tali proventi mantiene comunque la natura di entrata vincolata, destinata pertanto alle tipologie di spesa definite dalla legge. Si invita pertanto ad una attenta lettura dell'art. 71, in quanto tale norma si differenzia in parte dalla previgente normativa nazionale.
12. Euro.
Si rammenta che per le annualità 2002/2003 sarà necessario indicare i dati del bilancio oltre che in Lire anche in EURO, utilizzando anche documenti separati. (La conversione automatica è presente nel dal programma informatico fornito dal C.E.L.V.A.).
Per il periodo transitorio, limitato ormai all'anno 2001, l'art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, prevede la necessità che ogni ente individui, nell'ambito del proprio ordinamento, i documenti contabili per i quali sono indicati in appositi allegati i dati riassuntivi in Euro. Si evidenzia che tale adempimento può riguardare uno o più allegati o, come già indicato per l'anno 1999 dal Ministero dell'Interno, i dati contenuti nei modelli dei flussi di cassa che i Tesorieri degli enti locali trasmettono trimestralmente al Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
L'individuazione del tipo di allegati dovrebbe trovare una naturale collocazione all'interno del regolamento di contabilità dell'Ente. Tuttavia si ritiene che, in carenza di espressa previsione regolamentare, sia possibile che tale individuazione possa essere effettuata, in via transitoria, dall'organo consiliare contestualmente all'approvazione del documento di bilancio.
13. Redazione informatica del quadro generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica.
La società INSIEL, appaltatrice della fornitura del programma informatico unico di contabilità per gli enti locali valdostani ha comunicato al C.E.L.V.A. di poter predisporre in modo automatico la scheda generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica, conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale. Tuttavia tale funzione non sarà disponibile fino alla metà del mese di gennaio dell'anno 2001.
Nel frattempo coloro che intendessero avvalersi anche in via transitoria delle funzioni di tale programma potranno utilizzare le funzioni di stampa attivabili sotto la voce STAO1 dei conti analitici, collegato alla finanziaria che contengono tutti i dati richiesti, pur presentando una forma grafica differente; la possibilità di utilizzare tali schemi è consentita in relazione a quanto disposto al punto 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3715 del 6 novembre 2000, sopra richiamata.
TV/lp