Qualora il contribuente, per fondate ragioni, ritenga di non dover pagare, in tutto o in parte gli importi addebitati con un atto di accertamento, o iscritti a ruolo e contestati con una cartella di pagamento, può proporre ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta.
Quando presentarlo: il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento o della cartella esattoriale, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. Se l’importo contestato è pari o superiore a euro 3.000,00, esclusi gli interessi e le sanzioni, la parte deve essere obbligatoriamente assistita da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell’articolo 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992.
A chi presentarlo: il ricorso deve essere intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Aosta e notificato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Avvocatura regionale - Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta.
Come notificare il ricorso: la notifica alla Regione è da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: avvocatura@pec.regione.vda.it.
Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica può avvenire anche tramite:
a) ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
b) consegna diretta all’Avvocatura regionale che rilascia la relativa ricevuta;
c) spedizione con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Dati da indicare nel ricorso:
a) la Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Aosta;
b) le generalità di chi presenta il ricorso;
c ) il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta il ricorso o del difensore incaricato che equivale all’elezione di domicilio;
e) il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
f) la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
g) l’Avvocatura regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei cui confronti è proposto il ricorso;
h) il numero dell’atto di accertamento;
i) i motivi del ricorso;
l) la richiesta oggetto del ricorso e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite pari all’importo dei soli tributi contestati, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3bis, DPR n. 115/2002);
m) l’incarico conferito al difensore salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
n) la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D.lgs. n. 546/1992).
Costituzione in giudizio: entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, il contribuente deve costituirsi in giudizio.
Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:
a) il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
b) le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all’atto principale);
c) gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.
Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall’invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente stia in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta il fascicolo che deve contenere:
a) l’originale del ricorso oppure copia conforme all’originale (se è stato consegnato o spedito per posta);
b) copia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata;
c) la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
d) copia dell’avviso di accertamento completa della documentazione relativa alla notifica;
e) la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l ’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso. In quest’ultimo caso il deposito può avvenire anche tramite invio per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Contributo unificato: Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6 quater, del d.P.R. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 546/1992) deve risultare da un’apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, oppure il ricorrente non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).
La parte che perde in giudizio è condannata a pagare le spese.