La legge conferisce alle pubbliche amministrazioni il potere di annullare d’ufficio o di revocare gli atti illegittimi o infondati. Tale potere spetta all’ufficio che ha emanato l’atto.
Qualora il contribuente, per fondate ragioni, ritenga di non dover pagare, in tutto o in parte, gli importi addebitati con un atto di accertamento, o iscritti a ruolo e contestati con una cartella di pagamento, può presentare al Dirigente della Struttura finanze e tributi una richiesta di esercitare il potere di autotutela annullando l'atto contestato.
Se l'istanza di autotutela riguarda un atto di accertamento per tasse auto non versate, può essere inviata direttamente dal cittadino utilizzando il portale www.aci.it/istanzebollo (è necessario essere in possesso di SPID o CIE). In alternativa, per la trasmissione dell'istanza il cittadino può rivolgersi agli operatori delle delegazioni Aci e delle agenzie di pratiche auto riportate a questo link.
Le istanze presentate al di fuori delle modalità soprariportate non potranno essere prese in considerazione.
Se l'istanza di autotutela riguarda una cartella esattoriale, notificata da Agenzia Entrate Riscossione, può essere inviata utilizzando il modulo sottostante:
- tramite posta indirizzata all'ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche - Via Carrel, 39 - 11100 Aosta
- tramite pec all'indirizzo bilancio@pec.regione.vda.it
o consegnata direttamente agli sportelli dell'ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche.
La richiesta presentata dal contribuente determina un nuovo controllo della posizione tributaria, al termine del quale viene data comunicazione al contribuente e, nel caso della cartella di pagamento anche all’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione), dell’annullamento totale/parziale dell’atto di accertamento o del discarico della cartella di pagamento o, viceversa, la conferma dell’atto impositivo iniziale.