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Bollo auto
RISERVATO AI RIVENDITORI D’AUTO
Il nuovo archivio regionale delle tasse automobilistiche NSTAR prevede l’automatismo dell’attivazione del regime di sospensione dal pagamento del bollo senza la necessità di inserimento dei dati da parte degli operatori: è sufficiente che il rivenditore d'auto provveda alla registrazione al PRA della minivoltura entro il mese successivo ai quadrimestri che terminano nei mesi di aprile, agosto e dicembre.
Per attivare il regime di sospensione, il rivenditore d'auto è tenuto a presentare al Pra una minivoltura a se stesso nei seguenti casi:
- Prima immatricolazione (km zero) solo dopo aver assolto al pagamento del 1° bollo;
- Prima iscrizione veicolo usato, solo dopo aver assolto al pagamento del 1° bollo:
- Veicoli intestati come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita.
Nel caso di veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del concessionario per essere destinati alla rivendita, il cambio della destinazione da uso di terzi a uso proprio dovrà essere effettuato, presso gli uffici competenti, contemporaneamente alla minivoltura.
L’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica decorre a partire dal periodo d’imposta successivo alla data atto della minivoltura, pertanto se la sottoscrizione dell’atto di acquisto avviene nel mese utile per il rinnovo del versamento, la tassa automobilistica rimane dovuta dal rivenditore.
Es.: per veicolo con bollo versato con scadenza di validità 04/2024 acquistato dal rivenditore a maggio 2024 (mese di rinnovo del versamento): soggetto passivo del bollo con scadenza 04/2025 è il rivenditore d'auto.
PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SOSPENSIONE
Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 28/2023, per i veicoli acquistati per la rivendita con data del contratto di compravendita a partire dal 1° gennaio 2024 non si applica il pagamento dei diritto fisso di euro 1,55.
Per i veicoli acquistati con data atto compresa nel periodo 1° settembre 2023 - 31 dicembre 2023 (3° quadrimestre 2023), la minivoltura deve essere trascritta al Pra entro il 31 gennaio 2024 ed il diritto di sospensione è ancora dovuto. L'Amministrazione regionale invierà l’elenco dei veicoli acquistati tramite minivoltura nel quadrimestre di cui sopra ed il relativo bollettino PagoPa con la somma dei diritti fissi da versare.