Esenzione tasse auto per persone con disabilità

 

Dal 1° gennaio 2018 la gestione dell'esenzione dal pagamento della tassa auto, prevista a favore delle persone con disabilità, è stata trasferita dall'Agenzia delle Entrate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge regionale 21/2017).

Per presentare l'istanza di esenzione, e per ricevere informazioni, i cittadini interessati devono rivolgersi alla Struttura disabilità e invalidità civile dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali (loc. Croix Noire, 44 - 11020 Saint-Christophe - tel. 0165/274635).

L'istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica; scaduto tale termine l'esenzione decorre dall'anno d'imposta successivo. Se l'istanza è prodotta oltre il termine sopraindicato ha valore anche per i periodi d'imposta precedenti - purché non siano già stati oggetto di atti tributari divenuti definitivi da oltre un anno (art. 10quater del d.lgs 2012/2000 "Statuto del contribuente) - solo in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento (Circolare 46/E/2001).

 

 

Sarà cura della Struttura disabilità e invalidità civile trasmettere alla Struttura finanze e tributi le istanze al fine del completamento dell'istruttoria per l'eventuale riconoscimento dell'esenzione.

I requisiti sanitari e la certificazione medico-legale necessari per la concessione dell'esenzione sono quelli previsti dalla normativa nazionale vigente.

Si riassumono le possibili casistiche di esenzione per persone con disabilità  nella seguente tabella:

 

a) limitazione permanente della capacità motoria

Gli adattamenti obbligatori devono risultare dalla carta di circolazione
oppure
il cambio automatico deve essere prescritto dalla Commissione medica locale

.. Spetta per un solo veicolo (l'interessato deve indicare la targa) con cilindrata non superiore a 2000 cc se a benzina e a 2800 cc se a gasolio (no Autocaravan).

.. Deve essere Intestato
alla persona con disabilità oppure ad un soggetto rispetto al quale la persona con disabilitàè fiscalmente a carico.

.. Non
sono agevolabili i veicoli intestati alle società.

.. L'esenzione, una volta riconosciuta deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti.

.. Gli autoveicoli devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

 
 
 

b) pluriamputati o con grave limitazione della capacità di deambulazione

L'adattamento non è prescritto come condizione necessaria per fruire dell'esenzione

 
 
 
 

c) disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

No adattamento sono necessari il verbale di accertamento della commissione (art. 4 legge 104/1992) e il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento

 
 
 
 
 

d) sordomuti e non vedenti

vedi punto b)

 
 

 

Rispetto ai requisiti, si sottolinea che, per accedere all'esenzione, il veicolo per il trasporto delle persone alle quali è stata accertata la presenza di una disabilità per ridotte o impedite capacità motorie deve avere ricevuto gli adattamenti per la guida prescritti dalla commissione patenti o gli adattamenti necessari al trasporto del disabile stesso.

L'esito dell'istruttoria è comunicato agli interessati con lettera del dirigente della Struttura finanze e tributi. La comunicazione è inoltrata, per conoscenza, alla Direzione regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Entrate per i procedimenti di competenza relativi al riconoscimento del diritto al pagamento dell'iva agevolata sull'acquisto del veicolo e per la detrazione irpef del 19% della spesa sostenuta.

In caso di diniego, l'interessato può chiedere che l'esito sia riesaminato invitando la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Struttura finanze e tributi a riconsiderare gli elementi posti alla base del diniego. L'istanza di riesame deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego. Contro il diniego può essere presentato, inoltre, ricorso giurisdizionale davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.

 

 

I beneficiari dell'esenzione devono comunicare alla Struttura disabilità e invalidità civile, entro 30 giorni dal loro verificarsi, il venir meno dei requisiti oggettivi necessari all'esenzione (vendita del veicolo, rimozione degli adattamenti, disabile non più fiscalmente a carico...).

Se le Commissioni medico-legali, in sede di visita di revisione delle condizioni di salute, confermano la presenza dei requisiti sanitari, il titolare dell'esenzione deve presentare all'ufficio invalidità civile l'istanza per la proroga dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

 



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