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Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'articolo 3, commi da 24 a 41, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
La Regione ha disciplinato la gestione del tributo in oggetto con deliberazione della Giunta regionale n. 3679 del 23 dicembre 2010, come corretta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 20/01/2012.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore di ciascuna discarica deve presentare alla Struttura attività estrattive e rifiuti (Loc. Grand Chemin, 34 - SAINT-CHRISTOPHE) una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente nonché dei versamenti effettuati. Tale dichiarazione deve essere presentata anche qualora non siano registrati conferimenti nel corso dell'anno precedente. La dichiarazione di cui sopra, da presentare tramite posta elettronica certificata (qualora firmata digitalmente) oppure a mezzo posta, deve essere predisposta utilizzando il modello approvato con deliberazione della Giunta regionale. Alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento del tributo, nonché un prospetto riepilogativo in caso di versamenti cumulativi a fronte di più discariche.
Modello gestore discarica
(25 Kb)
Si evidenzia che i soggetti che non presentano la dichiarazione annuale oppure che la presentano oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento saranno sanzionati. Inoltre, sono previsti controlli mirati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate.
Riferimenti normativi/amministrativi:
- Art. 3, commi dal 24 al 41 della L. 28/12/1995, n. 549
- L.R. 3 dicembre 2007, n. 31