Domande più frequenti (FAQ)

agevolazione per imprese virtuose (CHE REALIZZANO UN INCREMENTO DEL 5% DEI VALORI DELLA PRODUZIONE E DEI COSTI DEL PERSONALE RISPETTO AL TRIENNIO PRECDENTE)

1. Domanda
Se il soggetto passivo opera da meno di tre anni può accedere all’agevolazione prevista per le imprese virtuose di cui alla legge 32/2007?

Risposta
No, non ha diritto all’agevolazione, in quanto la deliberazione di Giunta n. 1516/2008 (Circolare applicativa) specifica che “Possono applicare la riduzione summenzionata, i soggetti che hanno acquisito la soggettività passiva IRAP da più di tre periodi d’imposta” nell’ambito del territorio nazionale.

Esempio:

Per applicare la riduzione relativamente all’anno d’imposta 2013 occorre possedere la soggettività passiva Irap per più di tre periodi d’imposta, ovvero 2010, 2011 e 2012.

 

2. Domanda
Se il soggetto passivo opera in Valle d’Aosta da meno di tre periodi d’imposta può accedere all’agevolazione prevista per le imprese virtuose di cui alla legge 32/2007?

 Risposta
La deliberazione di Giunta n. 1516/2008 (Circolare applicativa) specifica che possono applicare la riduzione, i soggetti che hanno acquisito la soggettività passiva IRAP da più di tre periodi d’imposta e precisa che l’incremento richiesto è commisurato al valore della produzione netta realizzato nell’intero territorio dello stato.

Pertanto, il soggetto passivo che opera in Valle d’Aosta nell’anno d’imposta a cui si riferisce l’agevolazione può accedere all’agevolazione prevista per le imprese virtuose se opera a livello nazionale da più di tre periodi d’imposta.

Riprendendo l’esempio precedente, per applicare la riduzione relativamente all’anno d’imposta 2013 è sufficiente possedere la soggettività passiva Irap nell’ambito del territorio nazionale a decorrere dall’anno d’imposta 2010.

 

AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI PASSIVI CHE INTRAPRENDONO STABILMENTE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE NEL TERRITORIO REGIONALE.

 

1. Domanda
Se un'azienda ha intrapreso una nuova iniziativa produttiva e non ha usufruito dell'agevolazione/esenzione nel corso del 1° esercizio di attività, può usufruire dell'agevolazione per gli esercizi successivi al primo? 
Risposta
L’applicazione della riduzione/esenzione è a discrezione del contribuente; nulla vieta, quindi, di non applicare la riduzione/esenzione per il 1° anno d’imposta e utilizzarla, invece, negli gli anni successivi.
Si ricorda di prestare particolare attenzione all'anno d'imposta in cui l'azienda ha intrapreso stabilmente una nuova iniziativa produttiva in quanto in diversi anni sono state emanate leggi regionali che hanno concesso agevolazioni differenti.

1. Domanda

Se un'azienda ha intrapreso una nuova iniziativa produttiva e non ha usufruito dell'agevolazione/esenzione nel corso del 1° esercizio di attività, può usufruire dell'agevolazione/esenzione per gli esercizi successivi al primo? 


Risposta

L’applicazione della riduzione/esenzione è a discrezione del contribuente; nulla vieta, quindi, di non applicare la riduzione/esenzione per il 1° anno d’imposta e utilizzarla, invece, negli gli anni successivi.

Si ricorda di prestare particolare attenzione all'anno d'imposta in cui l'azienda ha intrapreso stabilmente una nuova iniziativa produttiva in quanto in diversi anni sono state emanate leggi regionali che hanno concesso agevolazioni differenti.

 

2. Domanda

L’agevolazione Irap prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 30/2011 (codici A6 e A7) è stata abrogata dalla LR n. 21/2017, con effetto dal 1° gennaio 2018.

Una società che ha intrapreso un’iniziativa produttiva nuova nel territorio regionale nel corso del 2017 può beneficiare per il periodo d’imposta 2017 dell’agevolazione A6 (primo anno d’imposta): aliquota IRAP 2,98%.

Per i successivi tre anni (2018-2019-2020) potrà godere dell’agevolazione A7 (aliquota IRAP 3,44%), considerato che l’iniziativa è stata avviata nel 2017, quando l’agevolazione ex art. 2 legge regionale n. 30/2011 era ancora in vigore ?

Risposta

Si conferma che, poiché la società ha intrapreso nel 2017  una nuova iniziativa produttiva nel territorio regionale, può beneficiare dell'agevolazione Irap sia per l'anno d'imposta 2017 (aliquota 2,98%) che per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 (aliquota 3,44%). 

L’abrogazione della norma non rileva ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, in quanto, il diritto è stato acquisito prima delle modificazioni normative e solamente la sua "contabilizzazione" è successiva. 

Di seguito una tabella riassuntiva:

 

Inizio attività in VDA periodo d’imposta in corso al 1° gennaio

Diritto all’agevolazione fino al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio

2017

2018

2019

2020

2015

3,44%

3,44%

====

====

2016

3,44%

3,44%

3,44%

====

2017

2,98%

3,44%

3,44%

3,44%

 

 
Domanda
l’apertura di una ulteriore sede in Valle per un’azienda già esistente sul territorio regionale, concede il diritto all’esenzione per tutta la ditta per cinque anni? 
Risposta
La legge dispone che “Per nuova iniziativa, si intende l'avvio di un'attività che comporta una nuova iscrizione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales o l'apertura di una nuova partita IVA”. Trattandosi di ulteriore sede non si tratta di nuova iscrizione alla camera di commercio e neppure viene aperta una nuova partita IVA, pertanto non spetta l’esenzione.
Domanda
L’apertura di una nuova unità locale in Vda da parte di un soggetto con sede fuori valle è sufficiente per avere diritto all’esenzione oppure deve essere aperta una sede secondaria?
Risposta
La nuova unità locale può considerarsi nuova impresa ai fini dell’agevolazione IRAP a condizione che nella dichiarazione IRAP il valore della produzione sia differenziata per Regione di produzione. Laddove non sia registrata alcuna produzione afferente al territorio regionale non è possibile riconoscere alcuna agevolazione.

3. Domanda

L’apertura di una ulteriore sede in Valle per un’azienda già esistente sul territorio regionale, concede il diritto all’esenzione per tutta la ditta per cinque anni? 

Risposta

La legge dispone che “Per nuova iniziativa, si intende l'avvio di un'attività che comporta una nuova iscrizione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales o l'apertura di una nuova partita IVA”. Trattandosi di ulteriore sede non si tratta di nuova iscrizione alla camera di commercio e neppure viene aperta una nuova partita IVA, pertanto non spetta l’esenzione.

 

4. Domanda

L’apertura di una nuova unità locale in Vda da parte di un soggetto con sede fuori valle è sufficiente per avere diritto all’esenzione oppure deve essere aperta una sede secondaria?

Risposta

La nuova unità locale può considerarsi nuova impresa ai fini dell’agevolazione IRAP a condizione che nella dichiarazione IRAP il valore della produzione sia differenziata per Regione di produzione. Laddove non sia registrata alcuna produzione afferente al territorio regionale non è possibile riconoscere alcuna agevolazione.

 



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