Quando si paga

L'addizionale regionale č versata, in unica soluzione e con le modalitā e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l’importo dell’addizionale regionale č trattenuto dal datore di lavoro in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le ritenute sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto l'importo č trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.

 

 


 

Riferimenti normativi:

  • articolo 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
 



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