Quando si paga
Il versamento dell'imposta regionale di trascrizione (IRT) deve essere effettuato:
- per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel pubblico registro automobilistico (PRA), nonchè di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;
- per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata;
- per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, con decorrenza a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti.
Le formalità non possono essere eseguite se non è stata assolta l'IRT.
Riferimenti normativi:
- artt. 92 e 93 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- art. 6 legge regionale 23 novembre 2009, n. 40;
- art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.