Quanto si paga

L'ammontare dell'imposta regionale di trascrizione (IRT) è determinato per tipo e potenza dei veicoli.

Atti soggetti ad iva.

L'articolo 28, comma 11-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha soppresso, a partire dal 28 dicembre 2011, la misura della tariffa fissa per gli atti soggetti ad iva prevista dalla tabella allegata al dm 435/1998.

Ai fini dell’individuazione della tariffa da applicare si fa riferimento:

a) alla data di immatricolazione, per le formalità di iscrizione al PRA;

b) alla data di formazione dell’atto per gli altri casi.

 

art. 3 legge regionale 23 novembre 2009, n. 40

 

 

Le agevolazioni, previste dalla normativa nazionale vigente, in materia di IRT sono riportate nella tabella seguente:

 

FORMALITA'MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

a) Autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), sempreché non siano adatti al trasporto di cose.

Riduzione ad un quarto ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs 446/97.

b) Rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

Riduzione ad un quarto ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs 446/97.

c) Veicoli costruiti da almeno trent'anni esclusi quelli adibiti ad uso professionale.

Nella misura di cui all'art. 63, commi 1 e 4, Legge 21/11/2000, n. 342.

d) Iscrizione di ipoteche legali e convenzionali (per le formalità basate su atti formati dal 29 gennaio 2009).

Nella misura di cui all'art. 3, comma 13-bis, Decreto Legge 29/11/2008, n. 185 convertito con Legge 28/01/2009, n. 2.

 

 

La Regione ha, altresì, stabilito, che l'imposta è dovuta nella misura agevolata indicata nella tabella seguente per le formalità relative a:

 

FORMALITA'MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

f) Fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento e donazione di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino il trasferimento della proprietà di veicoli.

L'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 40/2009.

g) Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, la speciale indennità o l'indennità di comunicazione. Per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'art. 1, comma 2, Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 72. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente provata.

Riduzione al 5%

h) Trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al P.R.A., unitamente alla presentazione della documentazione probatoria del diritto all'agevolazione. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. L'agevolazione non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

Riduzione al 10% per la prima formalità ed al 90% per la seconda formalità.

i) cessioni di autocarri o autovetture usati, immatricolati da almeno cinque anni, in relazione a ciascuna formalità trascritt o annotata. L'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 40/2009.

j) reimmatricolazioni di autocarri o autovetture a distanza di almeno cinque anni dalla data di prima immatricolazione 

L'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 40/2009. 

 

 

Riferimenti normativi:

  • art. 56, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 1998, n. 435;
  • art. 3, 4 e 5  legge regionale 23 novembre 2009, n. 40;
  • art. 28, comma 11-bis decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito da legge 22 dicembre 2011, n. 214
 



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