Addizionale regionale all'IRPEF

L'addizionale regionale all'IRPEF, istituita dal 1° gennaio 1998 con l'articolo 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è determinata applicando l'aliquota fissata dallo Stato, ed eventualmente maggiorata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'addizionale regionale è dovuta se, per lo stesso anno, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti, risulta dovuta.

La regione cui è dovuto il tributo è quella in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.

La Regione ha affidato all'Agenzia delle Entrate la gestione dell'imposta, sulla base di una convenzione.

 

In base all’articolo 42 della legge regionale n.15 del 16 giugno 2021, per il periodo di imposta 2021, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF. 
Per i soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l’aliquota dell'1,23 per cento, stabilita con legge dello Stato, sull'intero imponibile. 

In base all’articolo 1 della legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2022, per i periodi di imposta 2023, 2024 e 2025, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF. Per i soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l’aliquota dell'1,23 per cento, stabilita con legge dello Stato, sull'intero imponibile. 

STORICO INTERVENTI NORMATIVI REGIONALI

 

 

 

 

 



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