Tassa concessione esercizio pesca

L’esercizio della pesca nelle acque del territorio regionale è consentito ai titolari in possesso di una delle seguenti licenze di pesca:

  • licenza di tipo B, per la pesca dilettantistica con canna, con  o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50;
  • licenza di tipo D, per gli stranieri , per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50;

Le licenze di pesca di tipo B sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione regionale. Detta ricevuta deve riportare i dati anagrafici del titolare nonché la causale del versamento di licenza di pesca sportiva e deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.

La licenza di pesca di tipo D è costituita da un tesserino rilasciato dal Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta. Detto tesserino, contrassegnato da numerazione progressiva, riporta i dati anagrafici del titolare deve essere esibito unitamente a un documento di identità valido.

La licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale.

Riferimenti normativi:

  • Legge regionale 29 marzo 2010, n. 12 (Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale. Abrogazione delle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 30, e 1° giugno 1982, n. 13.)

 

 



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