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Tassa concessione esercizio venatorio
La Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l’attività venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali.
Per il rilascio ed il rinnovo dell’abilitazione all’esercizio venatorio è dovuta la tassa di concessione regionale (L.R. del 27 agosto 1994 n. 64, art. 39).