Esenzione ibridi

ESENZIONE "QUINQUENNALE" PER VEICOLI A PROPULSIONE IBRIDA TERMICO/ELETTRICA E A IDROGENO

La legge di stabilità regionale per il 2020 ha esteso l'esenzione, introdotta dalla legge 24/2016, per i veicoli con doppia alimentazione termico/elettrica, o ad idrogeno, ai mezzi (appartenenti alla categoria M1 o N1) immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (i veicoli immatricolati successivamente a tale data non beneficeranno dell'esenzione). I veicoli ibridi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2023 non beneficiano dell'esenzione.

NB: Qualora l'intestatario del veicolo in esenzione sia debitore per tasse automobilistiche oggetto di avvisi di accertamento emessi dalla Regione, l'esenzione è revocata dalla data di emissione del primo accertamento notificato.

L’esenzione comprende il primo periodo di versamento previsto dal dm 462/1998 e le 4 annualità successive (la tassa auto è sempre un pagamento anticipato).

Esempio: autovettura con potenza di 40 kw immatricolata a novembre 2017

Primo periodo di versamento dm462/1998: 10 mesi (scadenza 31 agosto 2018)

Termine dell’esenzione 31 agosto 2022: primo bollo da versare a settembre 2022.

Gli acquirenti dei veicoli in oggetto non hanno la necessità di presentare domande, o di segnalare l'acquisto, agli uffici regionali in quanto saranno questi ultimi a gestire in autonomia l'esenzione in base ai dati presenti sui propri archivi informatici.

L’esenzione permane fino al suo termine naturale anche in caso di rivendita del veicolo ed è prevista anche per i veicoli provenienti da altra Regione.

 

 
 



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