Bollo auto

Le tasse automobilistiche sono state istituite con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 e dell'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 9 novembre 2009, è competente per la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010. La competenza a disciplinare il tributo è stata trasferita alla Regione dall'articolo 5 del D.lgs 184/2017.
La disciplina e le modalità di gestione della tassa sono disciplinate dalla legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28.

La tassa automobilistica (tributo più comunemente denominato “bollo auto”) è dovuta dal proprietario in ragione del possesso del veicolo. La tassa è dovuta periodicamente, di anno in anno, indipendentemente dall'utilizzo del veicolo su strade pubbliche.
Il pagamento è anticipato, ossia riferito (di norma) ai 12 mesi successivi.

In un limitato numero di casi (ad esempio ciclomotori o minicar) la tassa è dovuta in ragione della circolazione su aree e strade pubbliche (“tassa di circolazione”).

 

 

 

 

 



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