Rimborsi

E' ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:

a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto in relazione allo stesso veicolo: in questo caso il rimborso viene effettuato tramite correzione della scadenza ed il versamento viene attribuito all'anno d'imposta successivo (vai alla pagina degli "Errati pagamenti e variazioni archivio");
b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;
c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso;
d) (per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018)  per il periodo per il quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre, in caso di rottamazione trascritta nei termini di legge al Pra.


La Giunta regionale, con deliberazione n. 948 del 26 giugno 2015, ha aggiornato le modalità di rimborso della tassa automobilistica.

 

 

Conseguentemente, i cittadini che effettuano versamenti eccedenti, doppi o non dovuti del bollo, possono chiederne il rimborso all'Ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche esclusivamente tramite il "portale istanze" raggiungibile al seguente indirizzo https://my.aci.it/spec/assistenza/istanze (è necessario essere in possesso di SPID o CIE). In alternativa, per la trasmissione dell'istanza il cittadino può rivolgeresi agli operatori delle delegazioni Aci e delle agenzie di pratiche auto riportate a questo link 

Le istanze presentate al di fuori delle modalità sopraindicate non saranno prese in considerazione.

 

 

Si rammenta, inoltre, che la tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare e che non ne è ammesso il rimborso fatto salvo il caso di doppio pagamento, di pagamento eccedente il dovuto o di pagamento effettuato per categoria di veicolo errata (qualora l'ammontare del rimborso superi l'importo minimo stabilito dalla normativa regionale vigente).

 


Riferimenti normativi

  • art. 10 legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28
 



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