esenzione persone con disabilità

 

Dal 1° gennaio 2018 la gestione dell'esenzione dal pagamento della tassa auto, prevista a favore delle persone con disabilità, è stata trasferita dall'Agenzia delle Entrate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge regionale 21/2017).

Per presentare l'istanza di esenzione, e per ricevere informazioni, i cittadini interessati devono rivolgersi alla Struttura disabilità e invalidità civile dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali (loc. Croix Noire, 44 - 11020 Saint-Christophe - tel. 0165/274635)

L'istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica; scaduto tale termine l'esenzione decorre dall'anno d'imposta successivo. Se l'istanza è prodotta oltre il termine sopraindicato ha valore anche per i periodi d'imposta precedenti - purché non siano già stati oggetto di atti tributari divenuti definitivi da oltre un anno (art. 10quater del d.lgs 2012/2000 "Statuto del contribuente) - solo in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento (Circolare 46/E/2001).

 

 

Sarà cura della Struttura disabilità e invalidità civile trasmettere alla Struttura finanze e tributi l'esito degli accertamenti medico-legali al fine del completamento dell'istruttoria per l'eventuale riconoscimento dell'esenzione.

I requisiti sanitari e la certificazione medico-legale necessari per la concessione dell'esenzione sono quelli previsti dalla normativa nazionale vigente.

 

Rispetto ai requisiti, in questa sede si sottolinea che, per accedere all'esenzione, il veicolo per il trasporto delle persone alle quali è stata accertata la presenza di una disabilità per ridotte o impedite capacità motorie deve avere ricevuto gli adattamenti per la guida prescritti dalla commissione patenti o gli adattamenti necessari al trasporto del disabile stesso.

L'esito dell'istruttoria è comunicato agli interessati con lettera del dirigente della Struttura finanze e tributi. La comunicazione è inoltrata, per conoscenza, alla Direzione regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Entrate per i procedimenti di competenza relativi al riconoscimento del diritto al pagamento dell'iva agevolata sull'acquisto del veicolo e per la detrazione irpef del 19% della spesa sostenuta.

In caso di diniego, l'interessato può chiedere che l'esito sia riesaminato invitando la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Struttura finanze e tributi a riconsiderare gli elementi posti alla base del diniego. L'istanza di riesame deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego. Contro il diniego può essere presentato, inoltre, ricorso giurisdizionale davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.

 

 

I beneficiari dell'esenzione devono comunicare alla Struttura disabilità e invalidità civile, entro 30 giorni dal loro verificarsi, il venir meno dei requisiti oggettivi necessari all'esenzione (vendita del veicolo, rimozione degli adattamenti, disabile non più fiscalmente a carico...).

Se le Commissioni medico-legali, in sede di visita di revisione delle condizioni di salute, confermano la presenza dei requisiti sanitari, il titolare dell'esenzione deve presentare all'ufficio invalidità civile l'istanza per la proroga dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

 



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