Esenzioni

ESENZIONE PER I VEICOLI INTESTATI ALLE ONLUS

L'articolo 62sexies della legge regionale 9/2008 ha introdotto l'esenzione dal pagamento della tassa auto per i veicoli intestati alle ONLUS costituite da almeno 3 anni.

Per beneficiare dell'esenzione è necessario trasmettere il modulo sottoriportato alla Struttura tributi regionali e tasse automobilistiche allegando copia conforme all’originale della comunicazione di esercizio delle attività, trasmessa alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 460/1997, oppure copia del provvedimento di iscrizione in uno dei registri richiamati dall’art. 10, comma 8, del d.lgs 460/1997.

 


Le esenzioni sono stabilite dalla normativa nazionale

 

ESENZIONE PER VEICOLI ELETTRICI
I veicoli elettrici nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2019  sono esentati per ulteriori 3 anni oltre ai 5 previsti dall'art. 20 del DPR 39/1953. 

 

VEICOLI D'EPOCA E STORICI

 

 

 

ESENZIONI PER DISABILI

Se perdurano le condizioni di esonero, i disabili che hanno ottenuto l'esenzione negli anni precedenti non devono presentare ulteriori domande. Ai sensi della legge regionale 21/2017, dal 1° gennaio 2018 il rilascio delle esenzioni per disabili spetta alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. I cittadini devono rivolgersi alla Struttura disabilità e invalidità civile (loc. Croix Noire 44 - Saint-Christophe).

Si riassumono le possibili casistiche di esenzione per disabile nella seguente tabella:

 

a) disabili con limitazione permanente della capacità motoria

Gli adattamenti obbligatori devono risultare dalla carta di circolazione
oppure
il cambio automatico deve essere prescritto dalla Commissione medica locale

.. Spetta per un solo veicolo (l'interessato deve indicare la targa) con cilindrata non superiore a 2000 cc se a benzina e a 2800 cc se a gasolio (no Autocaravan).

.. Deve essere Intestato
alla persona diversamente abile oppure ad un soggetto rispetto al quale il diversamente abile è fiscalmente a carico.

.. Non
sono agevolabili i veicoli intestati alle società.

.. L'esenzione, una volta riconosciuta deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti.

.. Gli autoveicoli devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei disabili.

 
 
 

b) disabili pluriamputati o con grave limitazione della capacità di deambulazione

L'adattamento non è prescritto come condizione necessaria per fruire dell'esenzione

 
 
 
 

c) disabili con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

No adattamento sono necessari il verbale di accertamento della commissione (art. 4 legge 104/1992) e il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento

 
 
 
 
 

d) sordomuti e non vedenti

vedi punto b)

 
 
 

 per informazioni sulla modalità di richiesta dell'esenzione vai alla pagina seguente

ESENZIONI PERMANENTI

Dal 1° gennaio 2018 è in capo alla Regione la gestione delle seguenti esenzioni permanenti di cui all'art. 17 del DPR 39/1953:

• gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
• i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
• gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile;
• gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
• gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;
• gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
• i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (*);
• a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
• i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa.


(*) numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

 

ESENZIONE AMBULANZE

Dal 1° gennaio 2020,  le ambulanze ed  i veicoli allestiti per il trasporto di disabili, sono esentate dal pagamento della tassa.

 

 

Riferimenti normativi:

  • art 17 e art. 20 del D.P.R 39/1953
  • art. 8 e art. 17 della legge 27 dicembre 1997 n. 449
  • art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  • art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 n. 388
  • circolare 11 maggio 2001 n. 46
  • art. 36 legge 27 dicembre 2006 n. 296
 



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