Quando si paga

Il pagamento del bollo auto segue regole diverse a seconda che si tratti di rinnovo ovvero di primo pagamento.

Il pagamento della tassa di circolazione, invece, va effettuato, di anno in anno, prima della messa in circolazione del veicolo; in caso di messa in circolazione nel mese di gennaio il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio. In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (dal 1° gennaio fino al 31 dicembre).

 

 

RINNOVO DEL BOLLO

Il pagamento per il rinnovo del bollo auto è effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato o è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

SCADENZA BOLLO

PERIODO PAGAMENTO

DICEMBRE

dal 1° al 31 gennaio

GENNAIO

dal 1° al 28 febbraio

APRILE

dal 1° al 31 maggio

MAGGIO

dal 1° al 30 giugno

LUGLIO

dal 1° al 31 agosto

AGOSTO

dal 1° al 30 settembre

SETTEMBRE

dal 1° al 31 ottobre

 

 

PRIMO BOLLO

Il primo bollo deve essere pagato entro il mese solare di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c'è tempo fino all'ultimo giorno del mese successivo. Se l'ultimo giorno del mese cade in un giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile.

L'importo dovuto per il mese di immatricolazione non è frazionabile in base ai giorni. Esso va sempre pagato per intero, anche nel caso limite dell'immatricolazione avvenuta nell'ultimo giorno del mese. Inoltre, esso non può essere eseguito indicando una scadenza a scelta del contribuente, ma va effettuato, fino a un mese di scadenza predefinito per legge in base a tre elementi: categoria, potenza e data di immatricolazione del veicolo. I dati necessari per il calcolo del primo bollo sono tutti presenti sulla carta di circolazione.

 

 

 

ACQUISTO AUTO USATE

• Da un privato
Per l'auto acquistata usata da un privato (cioè direttamente da altro automobilista e non da un rivenditore autorizzato) occorre distinguere il caso in cui l'auto acquistata sia coperta da bollo in corso di validità, dal caso in cui essa ne sia sprovvista.

Nel primo caso l'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, dovendo pagare il rinnovo secondo le normali regole (cioè, entro il mese successivo a detta scadenza).

Nell'acquisto di veicolo con bollo scaduto in precedenza, e quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento, l'obbligo di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra, di norma nell'ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (l'ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento). Sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l'acquirente è in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l'acquisto di un'auto senza bollo è fatto successivamente, le conseguenze del mancato pagamento saranno a carico del venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento.


• Da un rivenditore autorizzato
Se l'auto è coperta dal bollo in corso di validità, l'acquirente deve collegarsi alla scadenza originaria.

Se il rivenditore autorizzato ha attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento del bollo (“sospensione”), si applicheranno le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi, ponendo attenzione al fatto che occorre riferirsi alla data di autentica dell'atto di compravendita, invece che alla data di immatricolazione (come accade nel caso di veicolo nuovo).

Qualora, invece, il bollo sia scaduto ed il rivenditore non abbia precedentemente richiesto l'interruzione dell'obbligo di pagamento per il veicolo in oggetto, le conseguenze del mancato pagamento ricadranno sul soggetto (precedente proprietario o rivenditore) che risulti intestatario al PRA alla scadenza del termine ultimo per il pagamento. L'acquirente dovrà collegarsi alla periodicità della precedente scadenza.

 

 


Riferimenti normativi:

  • D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
  • art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330;
  • Circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998 del Ministero delle Finanze;
  • D.M. 18 novembre 1998, n. 46
 



Retour en haut