La Legge regionale n. 311 del 2000 (Disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radio telecomunicazioni) ha introdotto l’autorizzazione unica per l’installazione di nuove stazioni di radiotrasmissione e posto in capo alle Comunità Montane e al comune di Aosta la competenza di rilasciare tale autorizzazione, previo parere positivo dell’ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente. Essa prevedeva anche che, per tutti gli impianti già esistenti al momento della sua entrata in vigore, gli operatori presentassero i dati tecnici da inserire nel catasto delle sorgenti e che l’ARPA valutasse il loro impatto sul territorio. A tal fi ne tra il 2002 e il 2004 i tecnici dell’ARPA hanno condotto sopralluoghi durante i quali hanno svolto rilievi di campo elettrico presso tutti i siti accessibili in cui erano installate antenne per 15 radiotelecomunicazione. L’esito di queste verifi che fu rassicurante in quanto furono individuati pochissimi superamenti (10 su tutta la regione) e di lieve entità. Due furono quelli registrati sul territorio del comune di Pont-Saint-Martin: il primo presso un edificio all’imbocco della strada che dalla regionale per la Valle di Gressoney porta ad Ivéry e il secondo nell’abitato di Ivéry, in prossimità di un campo per il gioco delle bocce. Nel primo sito, per brevità identifi cato come Ivéry-1, era presente un piccolo traliccio alto circa 15 m, nel secondo, identifi cato con Ivéry-2, era presente un palo alto circa 8 m. In entrambe le postazioni erano presenti antenne per la diffusione del segnale radiofonico e per ponti radio.
Livelli di riferimento previsti dalla normativa italiana per i campi elettromagnetici
La normativa italiana in materia di protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici prevede tre classi di valori di riferimento per il campo elettrico:
• il limite di esposizione, pari a 20 V/m (Volt al metro) per le frequenze dei segnali radiotelevisivi, da non superare nelle aree accessibili;
• il valore di attenzione pari a 6 V/m per tutte le frequenze da non superare all’interno di edifi ci adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi;
• il valore obiettivo, pari ancora a 6 V/m, da rispettare nelle aree intensamente frequentate: per aree intensamente frequentate si intendono anche superfi ci edifi cate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
Il valore numerico del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità coincidono, ma diverse sono le azioni da intraprendere quando viene superato l’uno o l’altro: nel primo caso è necessario attuare una procedura di riduzione a conformità che riporti i livelli al di sotto di 6 V/m, mediante la riduzione della potenza irradiata dalle antenne, un loro diverso orientamento o una loro delocalizzazione. Nel secondo caso, invece, si deve operare affi nché il valore non aumenti ulteriormente e, in occasione di modifi che o rifacimenti futuri degli impianti, si deve mirare a far rientrare l’intensità del campo al di sotto del valore obiettivo.
I superamenti sul territorio del comune di Pont-Saint-Martin
In relazione all’articolazione dei livelli di riferimento descritta, nel sito Ivéry-1 risultava superato il valore di attenzione. Infatti sul balcone di un edifi cio destinato ad abitazione, quindi con presenza possibile per più di 4 ore giornaliere, ancorché al momento dei rilievi non abitato perché in corso di ristrutturazione, i tecnici ARPA, durante un rilievo svolto nel 2004, misurarono un valore di campo elettrico massimo pari a 8,2 V/m dovuto ai segnali di due emittenti radiofoniche. Nel sito nell’abitato di Ivéry, invece, durante un intervento svolto nel 2005, era stato registrato un superamento dell’obiettivo di qualità in quanto il campo da bocce rappresenta un’area attrezzata a scopo ricreativo: i valori raggiungevano un massimo di 6,5 V/m.
Nel primo caso, come detto, si rendeva necessaria l’attuazione di un piano di risanamento e nel secondo un monitoraggio attento e un’azione di miglioramento progressivo. A tal fi ne l’ARPA ha segnalato le due situazioni alla Comunità montana. La legge regionale 31/2000 e la successiva legge regionale 25/2005 pongono, infatti, in capo alle Comunità montane la responsabilità delle attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di esposizione e quindi delle eventuali azioni successive.
Le azioni intraprese
Uno degli obiettivi che si propone la legge regionale 25/2005, come già la 31/2000, è “la corretta localizzazione e l’ordinato sviluppo delle stazioni radioelettriche, salvaguardando gli interessi di carattere paesaggistico e ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e la concentrazione delle stazioni radioelettriche in appositi siti attrezzati”: viene demandata alle Comunità montane, che operano attraverso gli appositi servizi associati costituitisi, l’attuazione di una razionale pianifi cazione mediante l’individuazione di appositi siti attrezzati.
Nel caso specifico, in considerazione dell’esigenza di giungere a una soluzione in tempi brevi dei problemi evidenziatisi, in parallelo alle procedure per la pianifi cazione avviate con la predisposizione di studi di fattibilità e rilievi e lo svolgimento delle relative conferenze dei servizi, si è proceduto ad un’apposita concertazione con gli operatori di radiotelecomunicazioni direttamente interessati dal processo di delocalizzazione delle postazioni in questione, fi nalizzata a verifi care la possibilità della realizzazione di nuove postazioni idoneamente collocate, coinvolgendo l’amministrazione comunale, resasi disponibile a mettere a disposizione alcuni immobili di proprietà, e i proprietari privati dei terreni individuati per ospitare la seconda postazione ipotizzata.
Infatti, in occasione dell’esame delle possibili opzioni di individuazione di siti attrezzati per le telecomunicazioni nella Valle di Gressoney, era emersa la possibilità di porre rimedio ad entrambi i superamenti citati mediante la creazione di appositi siti attrezzati in cui delocalizzare gli impianti responsabili.
Più precisamente, per quanto riguarda il sito Ivéry-1, la Comunità montana aveva identifi cato un edifi cio di proprietà comunale (una vasca dell’acquedotto) come alternativa a quello esistente: esso permette la radio copertura delle medesime aree e si trova distante da abitazioni.
Analogamente per il sito Ivéry-2 la Comunità montana aveva individuato un’alternativa che consentisse la possibilità di mantenere una copertura del territorio con il segnale radiofonico analoga a quella degli impianti da delocalizzare.
A seguito di numerose riunioni, dell’esame nel dettaglio del quadro dei vincoli connessi alle possibili soluzioni, dell’analisi del bilanciamento economico delle iniziative e, più in generale, degli interessi pubblici e privati coinvolti, coordinate dalla Comunità montana, a mezzo degli uffi ci del servizio associato intercomunitario, questi ultimi hanno indirizzato l’azione degli operatori, nel senso di concretizzare le condizioni utili affi nché uno di questi potesse “anticipare” l’attuazione della pianifi cazione in corso di predisposizione realizzando, con risorse proprie, le nuove postazioni. In tal senso è stata stipulata un’apposita convenzione con la Comunità montana fi nalizzata a garantire l’accesso alle stesse, a determinate condizioni, agli altri operatori di radiotelecomunicazioni.
In entrambi i casi, prima della realizzazione degli impianti, ARPA ha condotto uno studio previsionale per valutare le caratteristiche (altezza minima del suolo e massima potenza di alimentazione) da porre come specifi ca tecnica di progetto al fi ne del rispetto dei limiti di esposizione e del valore di cautela.
Al momento attuale gli impianti sono stati delocalizzati e le infrastrutture precedenti smantellate.
L’ARPA ha eseguito nel 2010 rilievi di verifi ca presso il nuovo sito registrando un valore di campo massimo di 3,9 V/m in un’area accessibile ma non intensamente frequentata e pertanto soggetta al solo rispetto del limite di esposizione di 20 V/m.
Conclusioni
Il caso descritto rappresenta un esempio di buona amministrazione in cui, avvalendosi di una legge che fornisce gli strumenti necessari, l’ente pubblico ha saputo dare una risposta effi cace ad un problema di tutela della popolazione: sono state eliminate due fonti di esposizione al campo elettrico che determinavano un superamento di limiti normativi pur continuando a garantire il servizio radiotelevisivo e mediante una collaborazione costruttiva tra enti pubblici (Comunità montana, Comune e ARPA) ed iniziativa privata (gestori degli impianti e proprietari dei terreni).
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- Marco Cappio Borlino, direttore tecnico ARPA;
- Dario Gianotti, responsabile dei servizi associati per la “Bassa Valle” dello sportello unico e in materia di radiotelecomunicazioni (Comunità Mont Rose).
Nota: 1
Ora sostituita dalla legge regionale n. 25 del 2005, Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modifi cazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianifi cazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.